a) Responsabilità dell'intermediario per compromissione della reputazione di "buon pagatore" del cliente. Nel caso di segnalazione erronea del
compromissione della sua attività lavorativa vista come strumento di realizzazione della persona, sia alle eventuali ripercussioni nella qualità della vita
all'inadempimento contrattuale. F) Danno esistenziale. Danno non patrimoniale identificato nella compromissione delle attività realizzatrici della