3. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.
, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante; c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori; d) destina
di una richiesta di aiuto), ma rendono anche comprensibili la genesi e la dinamica di condotte devianti e/o delittuose (dalle lesioni personali fino
all'art. 380 cpv lett. e) bis c.p.p. Fondata su comprensibili argomenti sostanziali, la posizione interpretativa è analizzata dall'A. alla luce dei