La Corte elegge il presidente fra i suoi componenti.
Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti.
La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è approvato con legge della Repubblica.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei proprî componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
componenti delle due Camere.
componenti.
componenti.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a
intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinarî tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal
A tale scopo nomina fra i proprî componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione
Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla
legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato
Soppressione del Senato e determinazione della posizione giuridica dei suoi componenti.
La Commissione è costituita di quattro componenti effettivi e quattro supplenti nei comuni il cui Consiglio ha da 15 a 30 membri, di sei componenti
Ai componenti delle Commissioni elettorali mandamentali è concessa, oltre il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, una medaglia
Per la validità delle riunioni della Commissione è richiesto l'intervento della metà più uno dei componenti.
Il Consiglio provinciale designa, altresì, tre componenti supplenti, che sostituiscono quelli effettivi in caso di assenza, o di legittimo
I componenti della Commissione, ad eccezione del presidente, durano in carica due anni e possono essere confermati nel bienno successivo.
Per la costituzione ed il funzionamento delle Sottocommissioni e per il trattamento economico spettante ai singoli componenti si applicano le
Il sindaco o chi ne esercita le funzioni, i componenti delle Commissioni elettorali ed i rispettivi segretari sono personalmente responsabili della
I componenti delle Commissioni che, senza giustificato motivo, non prendano parte a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti. Il Primo
Se il Consiglio comunale, nell'epoca indicata nel primo comma, è sciolto, i componenti eletti per il biennio precedente restano in carica sotto la
Commissione soltanto se mancano i componenti effettivi, e in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio
A tale effetto, per la elezione dei componenti effettivi nei comuni il cui Consiglio non ha più di 30 membri, ciascun consigliere scrive nella
identificazione degli elettori e per le firme di riscontro per l'accertamento dei votanti; le liste vanno sottoscritte dai componenti della Commissione
I componenti, la cui designazione spetta al Consiglio provinciale, sono scelti fra gli elettori dei comuni del mandamento estranei
concordi, il verbale deve recare l'indicazione del voto di ciascuno dei componenti e delle ragioni addotte anche dai dissenzienti.