Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 - Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni.

33942
Stato 27 occorrenze
  • 1990
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
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3. In caso di violazione delle disposizioni dell'art. 48, comma 6, i soggetti indicati nel comma stesso e nel successivo comma 7, nonché i concedenti

2. I trasferimenti a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, diversi da quelli indicati nel comma 1, non sono

considerate omesse a norma degli articoli 28, comma 8, e 32, comma 1. In aggiunta all'imposta sono liquidati, nella misura di cui all'art. 34, comma 1, gli

4. L'alienazione in tutto o in parte dei beni di cui al comma 1 prima che sia decorso un quinquennio dall' apertura della successione, la loro

. 28, comma 6, e dell'art. 31, comma 3.

3. Le correzioni e le esclusioni di cui al comma 2 devono risultare nell'avviso di liquidazione dell'imposta.

2. In caso di usufrutto si applicano le disposizioni dell'art. 14, comma 1, lettere b) e c).

1. L'erede o il legatario al quale sono stati devoluti beni culturali è punito, nei casi previsti nell'art. 13, comma 4, con la pena pecuniaria da

disposto, in caso di accoglimento dell'impugnazione o di accordi sopravvenuti, dell'art. 28, comma 6, o dell'art. 42, comma 1, lettera e).

5. Chi rifiuta di sottoscrivere l'attestazione di cui all' art. 23, comma 3, di consegnare ai soggetti obbligati alla dichiarazione della successione

indicate nelle colonne b) della tariffa al valore globale netto di cui al comma 1 ovvero, nell'ipotesi di cui al comma 2, al valore della quota

2. In caso di usufrutto o di uso si applicano le disposizioni dell'art. 14, comma 1, lettere b) e c).

3. Dalla data di presentazione della domanda di rimborso decorrono gli interessi di mora di cui all'articolo 37, comma 2.

4. Il rimborso dell'imposta pagata spetta anche nei casi di cui all'art. 42, comma 1, lettere b), d) e g).

dichiarazione, compresi l'attestazione di cui all'art. 13, comma 2, e le attestazioni o altri documenti relativi alle riduzioni e alle detrazioni di cui

2. Gli atti che hanno per oggetto trasferimenti di cui all'art. 3 sono registrati gratuitamente, salvo il disposto del comma 3 dello stesso articolo.

all'art. 23, comma 2.

1. La dichiarazione è irregolare se manca delle indicazioni di cui all'art. 29, comma 1, lettere a), b) e c), o non è corredata dai documenti

2. Dalla data di scadenza del termine di cui al comma 1 decorrono gli interessi di mora nella misura del 4,50 per cento per ogni semestre compiuto.

bene offerto in cessione, dichiara con decreto di cui al comma 4 di non accettare la proposta. Della mancata cessione il Ministero per i beni

2. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni e ai diritti alienati in esecuzione di contratti preliminari aventi data certa anteriore di

2. Il coerede che ha accettato l'eredità col beneficio d'inventario è obbligato solidalmente al pagamento, a norma del comma 1, nel limite del valore

3. In caso di usufrutto o di uso dei beni indicati nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'art. 14, comma 1, lettere b) e c).

, ferma restando l'imposta già applicata a norma del comma 1.

7. Le disposizioni del comma 6 si applicano anche nel caso di armadi, casseforti, borse, valige, plichi e pacchi chiusi depositati presso banche o

nell'art. 10, comma 3, lettere d), e) ed f); negli stessi limiti sono computati, per la determinazione del saldo dei conti correnti bancari, gli

6. Il decreto di cui al comma 4 è emanato entro sei mesi dalla data di presentazione della proposta di cessione ed è notificato al richiedente. Entro

LEGGE 8 giugno 1990, n. 142 - Ordinamento delle autonomie locali.

70945
Stato 23 occorrenze
  • 1990
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
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3. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione le regioni emanano norme intese a promuovere e coordinare l'iniziativa dei comuni

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 2, sono abrogati: a) il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297, e

6. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 viene iscritta nell'apposita tabella, con la quale, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d

2. Il consiglio regionale elegge non più di due componenti supplenti aventi i requisiti di cui alla lettera a) del comma 1; un terzo supplente

1. La legge regionale di cui al comma 3 dell'articolo 11 può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di cui al comma 4 dello

1. Ai sensi dell'articolo 117, primo e secondo comma, e dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, ferme restando le funzioni che attengano

promossa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma

tenersi in distinte sedute, entro il termine di cui al comma 2. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza predetta, il consiglio viene

3. Contestualmente all'affissione all'albo le delibere di cui al comma 2 sono comunicate ai capigruppo consiliari.

7. La decadenza di cui al comma 8 dell'articolo 34 ha effetto dalla elezione della nuova giunta.

2. Le modalità di esercizio del potere di cui al comma 1 sono regolate dalla legge regionale.

8. In tal caso, i termini di cui al comma 4 decorrono dalla data del provvedimento di sospensione.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

2. Le norme di cui al comma 1 debbono tener conto delle particolari condizioni di autonomia attribuita alla regione.

9. Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il prefetto provvede con propria ordinanza.

5. Fino all'entrata in vigore della legge di cui al comma 2 si applica la disciplina vigente, salvo quanto disposto dalla presente legge.

2. In attesa del decreto, il prefetto può sospendere gli amministratori di cui al comma 1 qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità.

4. I segretari comunali e provinciali sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1, unitamente al

3. Fermo restando quanto stabilito nel comma 2 del presente articolo, fino all'entrata in vigore dello statuto il numero degli assessori è

decentramento secondo quanto previsto dal comma 2.

di cui al comma 7 e i programmi regionali, ove esistenti.

provveduto agli adempimenti previsti dal comma 3.

comma 1, con l'osservanza dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 16.

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