Il comitato di gestione compie tutti gli atti di amministrazione dell'unità sanitaria locale. Gli atti relativi all'approvazione dei bilanci e dei
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numero e le loro competenze sono stabilite con decreto del Ministro della sanità, su proposta del Comitato scientifico e del Comitato amministrativo
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L'assemblea generale elegge, con voto limitato, il comitato di gestione, il quale nomina il proprio presidente.
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Organi della unità sanitaria locale sono: 1) l'assemblea generale; 2) il comitato di gestione e il suo presidente.
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Il comitato di cui al precedente comma è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, ed è
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precedente articolo 59, dell'esistente segreteria del comitato centrale di cui all'articolo 4 della legge 29 giugno 1977, numero 349.
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gestioni autonome preposti all'erogazione dell'assistenza sanitaria in regime mutualistico, assume i compiti attribuiti al comitato centrale di cui
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delegato di volta in volta dal Consiglio dei ministri al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), per la determinazione dei
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, n. 349, dal comitato centrale istituito con lo stesso articolo 4.
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le sue attività con il Consiglio nazionale delle ricerche e con il Comitato nazionale per l'energia nucleare. Esso si avvale inoltre della
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Le somme stanziate a norma del precedente comma vengono ripartite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE
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nazionale, previa proposta di un comitato composto: dal Ministro della sanità, che lo presiede; dal direttore generale del servizio farmaceutico del
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Le competenze del comitato di gestione e del suo presidente sono attribuite rispettivamente, alla giunta e al presidente della comunità montana
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