(Comitato esecutivo e amministratori delegati).
Il comitato può stare in giudizio nella persona del presidente.
I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione ed alle assemblee e possono assistere alle riunioni del comitato esecutivo.
I compensi e le partecipazioni agli utili spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti nell'atto
Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica, i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte
(Comitato superiore della navigazione interna).
La composizione e la competenza del comitato superiore sono stabilite con decreto reale.
Presso il ministero per le comunicazioni è istituito un comitato superiore della navigazione interna, quale organo consultivo per le materie relative
(Nomina del comitato).
Il comitato è nominato con provvedimento del giudice delegato ed è composto di tre o cinque membri scelti fra i creditori, fra i quali lo stesso
(Funzioni del comitato).
Del comitato dei creditori.
curatore il commissario liquidatore e in quelli del comitato dei creditori il comitato di sorveglianza.
Il giudice delegato può sostituire i membri del comitato.
E' facoltativa la nomina del comitato dei creditori.
I membri del comitato hanno diritto solo al rimborso delle spese.
Il commissario liquidatore con l'assistenza del comitato di sorveglianza sorveglia l'esecuzione del concordato.
Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza di voti dei suoi membri.
Dopo il drcreto previsto dall'art. 97, il comitato dei creditori deve pronunciarsi sull'opportunità di continuare o di riprendere in tutto o in parte
Il giudice delegato nomina il comitato dei creditori, tenendo conto nella scelta anche dei nuovi creditori.
Il presidente convoca il comitato ogni qualvolta ne sia richiesto il parere o quando lo crede opportuno.
Se è disposto l'esercizio provvisorio a norma del comma precedente, il comitato dei creditori è convocato dal giudice delegato almeno ogni due mesi
Il tribunale può in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato dei creditori o d'ufficio, revocare il curatore.
il controllo del comitato di sorveglianza.
Dopo l'omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l'adempimento, secondo le modalità
Il comitato può essere richiesto del suo parere, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando il tribunale o il giudice delegato lo ritiene
relazione può presentare il comitato dei creditori.
Il tribunale può in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il fallito e il comitato dei creditori, e surrogare un altro giudice al
Può essere autorizzato da questo, previo parere del comitato dei creditori, a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso lo
Il curatore può essere autorizzato con decreto motivato dal giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, a procedere alle vendite anche prima
liquidazione e il parere del comitato di sorveglianza.
Il commissario giudiziale e il comitato dei creditori devono inoltre denunciare al giudice delegato i fatti che consigliano la revoca
Il comitato ed ogni membro possono sempre ispezionare le scritture contabili e i documenti del fallimento, ed hanno diritto di chiedere notizie e
Il giudice, sentito il comitato dei creditori, apporta al progetto le variazioni che ravvisa convenienti e ne ordina il deposito in cancelleria
un comitato di tre o cinque creditori che assiste il commissario giudiziale.
Il comitato dei creditori deve essere costituito entro dieci giorni dal decreto previsto dall'articolo 97; può essere costituito in via provvisoria
sentito il comitato dei creditori, dal tribunale con decreto motivato non soggetto a gravame.
rappresentanza è esercitata congiuntamente da due di essi. Nella liquidazione delle cooperative la nomina del comitato di sorveglianza è facoltativo.
civile, è esercitata dal curatore, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori.
Se al fallito vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori, se è stato nominato
liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione.
parte del curatore, sia da parte del fallito, del comitato dei creditori e di chiunque vi abbia interesse.
una relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza.
Il giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, se è stato nominato, può anche autorizzare il curatore a riprendere le cose sottoposte a
continuazione dell'esercizio dell'impresa il commissario deve essere autorizzato dall'autorità predetta, la quale provvede sentito il comitato di
comitato di sorveglianzam può autorizzare l'impresa in liquidazione a proporre al tribunale un concordato, osservate le disposizioni dell'art. 152, se si
Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato con commissario liquidatore. E' altresì nominato un comitato di
comitato dei creditori ogni qualvolta è chiamato, salvo che, per legittimo impedimento, il giudice lo autorizzi a comparire per mezzo di mandatario.
Per essere autorizzato alla vendita il creditore fa istanza al giudice delegato, il quale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori
Il curatore deve procedere, sotto la direzione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, se questo è stato nominato, alla vendita dei