comitati di fabbrica, dei lavoratori e delle categorie professionali alla gestione degli organismi e degli strumenti antinfortunistici, di medicina
Le Commissioni deliberano con l'intervento della maggioranza dei loro componenti ed a maggioranza dei presenti. Esse possono costituire comitati
e delle province, dei comitati di fabbrica, dei lavoratori e delle categorie professionali alla autonoma gestione delle stesse.
4. Le commissioni possono istituire nel proprio interno comitati permanenti per l'esame degli affari di loro competenza. Le relazioni di ciascun
allo articolo 48 i componenti delle commissioni o dei comitati del CNEL competenti per materia.