, n. 1525 e successive modificazioni, nonché di quelle individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e
al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro
2. Le modalità di elezione o designazione del rappresentante di cui al comma 1 sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali
comparativamente più rappresentative del settore sul piano nazionale. I contratti collettivi stipulati dalle predette organizzazioni definiscono
sicurezza i dati collettivi anonimi contenuti nel registro di cui al comma 1.
contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore qualora la prestazione sia svolta presso il
lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza
sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della
lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi
finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento; ff
applicare sul TFR realizzata con la legge n. 297/1982, sempreché gli accordi collettivi non avessero espressamente escluso i predetti elementi dalla
e di adeguamento degli assetti di governance degli enti collettivi. Viene posto in risalto un quadro disarticolato in cui, da una parte, la non
costoro vendono la certificazione sotto forma di apposizione di marchi individuali, di segni che, diversamente dai marchi collettivi, sono e restano
comportamenti collettivi, dall'altro il problema del pluralismo etico e culturale che tende a dividere e differenziare culture e gruppi, oltre al
collettivi nazionali stipulati in applicazione dell'art. 48 l. n. 833 del 1978), il Tar Lazio ha ritenuto di dichiarare il difetto di giurisdizione
dei contratti collettivi nazionali, con riferimento non solo ai lavoratori neo-assunti, ma a tutto il personale dipendente.
parte civile di associazioni ed enti rappresentativi di interessi collettivi e diffusi. Si é infatti definitivamente chiarito (e non più solo nelle mere
costituzionali e dai principi fondamentali dell'ordinamento che garantiscono l'esercizio di diritti individuali e diritti collettivi; il controllo dell'attività
vicende modificative e estintive, e dal quale germinano anche gli interessi collettivi che mobilitano l'ordinamento sindacale e gli interessi
ricorso della Warm - associazione senza fini di lucro rappresentativa degli interessi collettivi di professionisti e centri svolgenti attività di
dai contratti collettivi e perciò sono espressione della libertà di organizzazione sindacale. Gli enti bilaterali - proprio perché di natura
ed interpretazione dei contratti ed accordi collettivi nazionali, di cui all'art. 420 bis c.p.c. In una prima sentenza, la n. 2796 del 6 febbraio 2008
La Corte Costituzionale e l'accertamento pregiudiziale dei contratti collettivi nel lavoro privato. Il commento
conclusione dei contratti collettivi. L'intesa in esame offre in tal modo ipotesi di soluzione a problemi rilevantissimi, quali quelli della struttura della