Il controllo sugli atti degli enti locali è esercitato da organi della Regione nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale in armonia coi
facoltà di istituire con legge, in armonia coi principî del sistema tributario dello Stato; da redditi patrimoniali; da contributi straordinari dello
dalla Regione nei modi e limiti stabiliti con legge regionale in armonia coi principî delle leggi dello Stato.
La Regione ha facoltà di istituire con legge tributi propri in armonia coi principî del sistema tributario dello Stato e di applicare una sovrimposta