Delle copie degli estratti e dei certificati
È punito con l'ammenda da L. 100 a L. 500 il notaro che durante la sospensione o l'inabilitazione rilascia copie, certificati od estratti.
Il notaro può rifiutarsi verso chiunque alla spedizione delle copie degli estratti e dei certificati, finché l'accennato pagamento o rimborso non sia
, rilasciarne le copie i certificati e gli estratti.
Gli atti, le copie, gli estratti ed i certificati dei quali occorre far uso fuori del distretto del Consiglio notarile, saranno legalizzati dal
Il notaro dovrà apporre infine od in margine dell'originale, delle copie, degli estratti e dei certificati, la nota da lui sottoscritta delle spese
applicabili alle copie, agli estratti ed ai certificati.
Il notaro depositario, delegato o coadiutore deve in ogni atto, non escluse le autenticazioni delle copie, degli estratti, e dei certificati, far
Nelle copie, negli estratti e nei certificati da rilasciarsi, dovranno essere osservate le disposizioni degli articoli 68 e 69 della presente legge
estratti ed i certificati positivi o negativi, salvo il disposto dell'art. 67.
Rilascierà pure i ricorsi di volontaria giurisdizione, le dichiarazioni e gli atti, i certificati di vita di cui ai numeri 1, 2, 3 e 5 dell'art. 1
Egli non può permettere l'ispezione né la lettura, né dar copia degli atti di ultima volontà, e rilasciarne estratti e certificati, durante la vita
dell'archivio notarile del distretto, aprire un testamento, rilasciare copie, estratti o certificati, e compiere qualsiasi altra operazione.
copie, i certificati e gli estratti rilasciati a pagamento o a debito, a termini di legge, indicando da chi fu fatta la richiesta.
permettere l'ispezione e la lettura, di rilasciare le copie, gli estratti e i certificati degli atti da lui ricevuti, o presso di lui depositati.
atti depositati, e ne rilascia i certificati, gli estratti e le copie a norma dell'art. 1334 del codice civile, osservate le disposizioni degli
Le copie, gli estratti od i certificati debbono avere alla fine la data del rilascio, essere autenticate dal notaro colla sottoscrizione, col sigillo
criteri di cui all'articolo precedente per la pubblicazione dei testamenti e per il rilascio delle copie, degli estratti e dei certificati.
sul modo come i medesimi adempiono i loro doveri, e rilascia i relativi certificati; 3° emette, ad ogni richiesta delle autorità competenti, il suo
cancelliere; c) agl'incanti e alle divisioni giudiziali ed a tutte le operazioni all'uopo necessarie; 5° rilasciare i certificati di vita ai pensionati ed