CASSA NAZ. PREV. ASSIST. INGEGNERI ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI,
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CASSA NAZ. PREV. ASSIST. INGEGNERI ARCHITET., CO.GE.UR.
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La “Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti” resiste al ricorso, notificatole il 16
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8) – Le spese fra la “FINADINVAL” S.R.L. e la “Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti
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La “FINADINVAL” S.R.L. e la “Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti” hanno dato corso
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Su gravami, rispettivamente, principale della “CO.GE.UR.” s.p.a. ed incidentale della “Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri
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alla “Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti” per il titolo indennitario di cui ai due
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narrativa e nel paragrafo precedente coltivata dalla “FINADINVAL” S.R.L., e, corrispettivamente, ha ritenuto il diritto della “Cassa nazionale di previdenza
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La “CO.GE.UR.” s.p.a., con atto del 26 marzo 1986, citò dinanzi al Tribunale di Roma la “Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli
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Il tribunale, con sentenza del 28 gennaio 1989, resa nel contraddittorio e nella resistenza della “Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per
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, n. 5, cod. proc. civ.)”, nella realtà, denunciando aver detta corte “errato nel ritenere che alla Cassa acquirente possa essere riconosciuto il
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ricorrente, revocando in controversia la vendita di complesso immobiliare di cui in narrativa, da sè stipulata, in veste di alienante, con la “Cassa
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2) – Il ricorso principale della “FINADINVAL” S.R.L., contrariamente a quanto sostenuto dalla “Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli
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luogo, non essere sorta la obbligazione della “Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti” di
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