In caso di parità prevale il voto del Presidente.
In caso di vacanza dovuta alla scadenza del termine di dodici anni o ad altra causa la sostituzione avviene entro un mese dalla vacanza stessa.
tra le quali sono sorteggiati, in caso di necessità, i giudici aggregati che devono partecipare ai giudizi di accusa contro il Presidente della
stabilita, in caso di circostanze che rilevino l'eccezionale gravità del reato. La Corte può infliggere, altresì, le sanzioni costituzionali e
In caso di parità di voti prevale l'opinione più favorevole all'accusato.
In caso di parità è proclamato eletto il più anziano di carica e, in mancanza, il più anziano di età.
Il Presidente, subito dopo l'insediamento nella carica, designa un giudice destinato a sostituirlo per il tempo necessario in caso di impedimento.
Il collegio giudicante deve, in ogni caso, essere costituito da almeno ventuno giudici, dei quali i giudici aggregati devono essere in maggioranza.
Salvo il caso previsto nell'ultimo comma dell'art. 20, gli organi interessati, quando non compaiano personalmente, possono essere difesi e
maggioranza assoluta dei votanti. Nel caso di parità di voto prevale quello del Presidente, salvo quanto è stabilito nel secondo comma dell'art. 49.
La Corte elegge a maggioranza dei suoi componenti il Presidente. Nel caso che nessuno riporti la maggioranza si procede ad una nuova votazione e
discusse e votate, formula, ove ne sia il caso, le questioni sulla applicazione della pena; le mette in discussione e le fa votare. Nelle votazioni, il