2. Le funzioni di tutela previste dal presente codice che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, documenti, incunaboli, raccolte
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civiltà; b) le cose di interesse numismatico; c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni
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materiali dell'Archivio storico della Presidenza della Repubblica. Questi permettono di ricostruire la prassi attraverso atti ufficiali e carteggi
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