I giudici della Corte restano in carica dodici anni.
Successivamente si rinnovano ogni nove anni i giudici rimasti in carica dodici anni.
Il giudice della Corte costituzionale che per sei mesi non eserciti le sue funzioni decade dalla carica.
L'atto di accusa contro il Presidente del Consiglio dei Ministri o i Ministri implica di pieno diritto la sopensione dalla carica.
La Corte dispone, altresì, la sospensione dalla carica.
Il Presidente rimane in carica quattro anni ed è rieleggibile.
In caso di parità è proclamato eletto il più anziano di carica e, in mancanza, il più anziano di età.
Il Presidente, subito dopo l'insediamento nella carica, designa un giudice destinato a sostituirlo per il tempo necessario in caso di impedimento.
All'atto della cessazione dalla carica di giudici della Corte costituzionale, i professori universitari ordinari verranno riammessi in ruolo, anche
Essi saranno collocati fuori ruolo per tutto il periodo in cui restano in carica e fino a quando non raggiungano i limiti di età per essere collocati