2. Fermo restando quanto previsto dal presente capo, per le attività comportanti esposizione a rumore si applica il capo II, per quelle comportanti
Capo I
Capo III
Capo I
Capo IV
Capo III
Capo I
Capo III
Capo I
Capo III
Capo II
Capo II
Capo IV
Capo III
Capo III
Capo I
Capo I
Capo I
Capo II
Capo I
Capo II
Capo IV
Capo II
Capo II
Capo II
Capo IV
Capo II
Capo III
Capo V
Capo II
Capo II
Capo II
Capo I
Capo VI
Capo III
Capo I
Capo I
4. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle attività comportanti esposizione ad amianto che restano disciplinate dalle norme contenute
3. Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva
1. Il presente capo prescrive le misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che sono esposti o possono essere esposti a
2. Il presente capo non riguarda la protezione da eventuali effetti a lungo termine e i rischi risultanti dal contatto con i conduttori in tensione.
2. Se vi è il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, si applicano le disposizioni previste dal presente capo.
, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente capo, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
1. Le norme del presente capo si applicano alle attività che, da chiunque esercitate e alle quali siano addetti lavoratori subordinati o autonomi
3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione di cui al comma 1, adotta le misure preventive e protettive del presente capo
1. Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri
Limiti all'utilizzo dei dati bancari dei soci per l'accertamento in capo alla società
Alcune perplessità in ordine a recenti orientamenti in tema di imputazione ai soci dei maggiori utili accertati in capo a società a ristretta base
L'assunzione dell'obbligo di controllo e protezione in capo al garante
. Tuttavia, non convince appieno la presunta identità, ipotizzata dall'Agenzia, tra la sopravvivenza attiva imponibile in capo al cedente e la