Capo I
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Capo IV
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Capo II
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Capo III
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1. La SICAV non può trasformarsi in un organismo non soggetto al presente capo.
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1. Alle SICAV, per quanto non disciplinato dal presente capo, si applicano gli articoli 36, comma 2, 37, 38, 40 e 41.
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4. In caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente capo o delle norme regolamentari si applica l'articolo 97, comma 4.
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7. Per quanto non previsto dal presente articolo alla SICAV si applicano le disposizioni del libro V, titolo V, capo V, sezione XI del codice civile.
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III, capo II, sezione VI.
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9. Alle società di gestione si applicano le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, a eccezione degli articoli 157, 158 e 165.
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2. La CONSOB può individuare con regolamento altri tipi di sollecitazione all'investimento ai quali le disposizioni del presente capo non si
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10. Alle società di gestione accentrata si applicano le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, a eccezione degli articoli 157
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4. Le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario non si applicano ai servizi di investimento né al servizio accessorio previsto
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1. Se dai fatti previsti dagli articoli del presente Capo deriva alla società di revisione o alla società assoggettata a revisione un danno di
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1. Alle SIM, alle società di gestione del risparmio e alle SICAV si applicano le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, a
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, la sollecitazione è sottoposta agli adempimenti previsti dal presente capo quando l'emittente ha sede in Italia.
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2. L'obbligo di offerta pubblica sussiste in capo ai soggetti indicati nel comma 1, lettera a), anche quando gli acquisti siano stati effettuati nei
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1. Le disposizioni del presente capo di applicano, salvo che sia diversamente specificato, alle società italiane con azioni quotate in mercati
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1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, anche in deroga alle disposizioni del presente capo, sentite la Banca
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medesimi servizi da parte di banche estere si applicano le disposizioni del titolo II, capo II, del T.U. bancario.
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presente capo o delle norme regolamentari; b) dichiararla decaduta, in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate nella lettera a).
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1. Fermo quanto previsto dal titolo III, capo I, agli emittenti si applicano: a) l'articolo 114, commi 3 e 4, dalla data di pubblicazione del
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1. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai componenti del sacro collegio e del corpo diplomatico e consolare.
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12. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio
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di primo grado, assolveva C. S. D., già prosciolto per il delitto di spaccio di cui al capo B), dal delitto associativo di cui al capo A) per non
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rivolte contro il capo di sentenza concernente la responsabilità degli imputati per il delitto previsto dall’art.75 della l. 22.12.1975, n.685, dovendo
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