3. Le disposizioni del presente capo si applicano alle operazioni previste dal capo II del presente titolo per gli aspetti non diversamente
Capo II
Capo I
Capo II
Capo I
3. Le disposizioni del presente capo e del capo III si applicano, in quanto compatibili, ai soggetti che si interpongono nell'attività di credito al
Capo II
Capo III
Capo III
Capo I
Capo VII
Capo I
Capo II
Capo V
Capo IV
Capo VI
Capo I
Capo II
violazione dell'art. 3 del capo I; delle disposizioni del capo II, sezioni I, II, III e V; delle disposizioni del capo III, sezioni II e IV; dell'art
1. In materia di partecipazioni al capitale delle società finanziarie capogruppo si applicano le disposizioni del titolo II, capo III.
1. Le norme del presente capo si applicano alle attività svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari.
1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, alla capogruppo di un gruppo bancario si applicano le norme del presente titolo, capo I, sezione I.
1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, alla capogruppo si applicano le norme del presente titolo, capo I, sezione III.
2. Il Ministro del tesoro può individuare, in considerazione dell'attività svolta, altri soggetti da sottoporre alle norme del presente capo.
capo per le operazioni di credito fondiario.
1. Ai fini del presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, commi
disciplinate dalle sezioni I e II del presente capo.
2. Dalla data prevista dal comma 1 si applicano gli articoli 42, 44, 45 e 66, nonché le disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV
1. Ai fini del presente capo si considerano anche le partecipazioni al capitale delle banche acquisite o comunque possedute per il tramite di società
3. Ferma restando la specifica disciplina dell'attività bancaria, la capogruppo è soggetta ai controlli di vigilanza previsti dal presente capo. La
1. Capogruppo è la banca italiana o la società finanziaria con sede legale in Italia, cui fa capo il controllo delle società componenti il gruppo
7. La Banca d'Italia nega o revoca l'autorizzazione in presenza di accordi, in qualsiasi forma conclusi, da cui derivi durevolmente, in capo ai
amministrativa, alle società del gruppo si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le norme del presente titolo, capo I, sezione I. L'amministrazione
quanto applicabili, le disposizioni del capo I del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, numero 1199.
amministrativa, alle società del gruppo si applicano, qualora ne sia stato accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, le norme del presente titolo, capo
violazioni delle norme di cui al capo I del presente decreto sono trasmessi in copia entro dieci giorni al Ministro del tesoro. L'omessa trasmissione è
1. Ai fini del presente capo: a) il controllo sussiste nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile. Si applica l'art
1942, n. 262; il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226; il capo III del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944
4. Le norme contenute nel presente capo non si applicano: a) ai finanziamenti di importo rispettivamente inferiore e superiore ai limiti stabiliti
legge 5 luglio 1991, n. 197; il capo II, sezione I, della legge 19 febbraio 1992, n. 142; la legge 17 febbraio 1992, n. 154, fatta eccezione per l'art. 10
CAPO, SE VAI AVANTI COSÌ TI DO GLI OTTO GIORNI, DI PROGNOSI NEGATIVA, INTENDO.
EHI, CAPO, SONO IO CHE DICO LE BATTUTE, QUI! E A PROPOSITO, IL MEDICO HA DETTO CHE NON PUOI PIÙ ESSERE RAMMENDATO: LA PROSSIMA VOLTA TI RIVOLTANO.
CIAO, CAPO! STAVO PER VENIRTI A TROVARE IN OSPEDALE: AVREI AVUTO UN BEL CERCARTI, VISTO CHE SEI QUI! E TUTTO QUEL SANGUE? LO DANNO DI SCORTA QUANDO
MOLTIPLICATE CON PROGRESSIONE GEOMETRICA... E CON METODI QUASI DA GUERRA... COME SE CI FOSSE UN CAPO CHE LI GUIDA E LI ORGANIZZA...