Capo I
Capo II
Capo III
Capo IV
Qualora non si costituisca alcuna parte o in capo di manifesta infondatezza la Corte può decidere in Camera di consiglio.
Le disposizioni del presente capo, come pure quelle dell'art. 20, si osservano anche, per quanto applicabili, nei casi di impugnazione previsti dagli
Il Presidente formula separatamente per ogni accusato e per ogni capo d' imputazione le questioni di fatto e di diritto; dopo che queste sono state