La società in nome collettivo è regolata dalle norme di questo capo e, in quanto queste non dispongano, dalle norme del capo precedente.
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Capo III.
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Capo IX.
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Capo III.
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Capo II.
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Capo V.
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Capo I.
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Capo I.
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Capo III.
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Capo I.
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Capo V.
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Capo II.
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Capo V.
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Capo VI. -
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Capo II.
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Capo II.
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Capo I.
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Capo IV.
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Capo V.
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Capo VI.
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Capo IV.
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Capo VII.
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Capo III.
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Capo IV.
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Capo VI.
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Capo II.
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Capo III.
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Capo IV.
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Capo I.
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Capo I.
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Capo II.
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Capo XVII.
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Capo III.
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Capo III.
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Capo I.
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Capo III.
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Alla zona è preposto un direttore marittimo, al compartimento un capo del compartimento, al circondario un capo del circondario. Nell'ambito del
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I poteri conferiti dalle disposizioni del capo precedente al direttore marittimo e al capo del compartimento per il demanio marittimo spettano, per
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Le disposizioni del presente capo si applicano anche all'attività amministrativa e alla polizia nei porti della navigazione interna. Le attribuzioni
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Il capo dell'ispettorato ed il capo della delegazione di approdo sono comandanti del porto ove hanno sede.
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Il capo del compartimento, il capo del circondario e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti sono comandanti del porto o dell'approdo in cui
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Capo IV
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Capo VI
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Capo I
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Capo III
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Capo III
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Capo II
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Capo III
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Capo V
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Capo II
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