disapplicare la norma comunitaria, che ha l'esatto parallelo negli artt. 12, 1, g, 20, 1, c) e 22,2 del nostro C.p.i. Da qui l'interesse alla decisione anche
giuridico del presupposto di efficacia della tutela brevettuale individuato, dall'art. 54 C.p.i., nella notifica al presunto contraffattore delle
(di cui all'art. 134 C.p.i.) ha avuto una risposta. Nella seconda ordinanza, infatti, la Corte ha escluso la competenza delle sezioni specializzate
/2001, sino al nuovo testo dell'art. 239 C.p.i. (art. 4, comma 4, d.l. 15 febbraio 2007, n. 10 convertito in l. n. 46/2007), evidenziando alcuni profili
Il contributo, mediante l'analisi della novità dell'art. 125 c.p.i. e della recente rilettura del danno non patrimoniale da parte delle S.U., opera