L'A. esamina una decisione di inammissibilità della Corte Costituzionale relativa all'art. 649 c.p.c. (che riconosce al giudice il potere di
recepisce, infatti, i principi espressi dagli artt. 112 e 115 c.p.c., di modo che il processo tributario va configurato come un processo dispositivo
legittimità costituzionale dell'art. 53 comma 1 c.p.c. nella parte in cui stabilisce che sull'istanza di ricusazione decide il collegio se è ricusato uno dei
civile, ai sensi degli artt. 184 bis e 294 c.p.c.
-quaterdecies c.p.c., seppure entro i limiti segnati dalla clausola di compatibilità. Tale interpretazione permetterebbe, tra l'altro, di colmare una
, deve negarsi la possibilità del suo ricorso alla tutela ex art. 700 c.p.c..
dall'art. 437 c.p.c., debba avere la preminenza nell'intero corso del giudizio di merito di primo grado e di appello. In tale linea vengono anche esaminati
arbitrale libero "tout court" - di sostanziare prova scritta ai sensi degli artt. 633, comma 1 n. 1 e 634 c.p.c..