Infine, il tribunale dichiarava la responsabilità di N. C., C., C., T. per il reato di cui agli artt. 110, 321, c.p., di M., T. e P. per il reato di
. 81 cpv. e 319 c.p. nei confronti dei funzionari del Comune di Milano, T. e M., nonché dei reati di cui agli artt. 81 cpv. e 321 c.p. a carico di C., N
Con motivi nuovi il difensore dello S. deduceva la non configurabilità del reato alla luce della riformulazione dell’art. 323 c.p. con l. 16.7.1997
escluso che i fatti in esame sono gli stessi per i quali il C. è stato ritenuto responsabile del delitto ex art.416 bis c.p. dal Tribunale di Palermo con
considerate non indispensabili ai fini della decisione e dichiarava manifestamente infondate le eccezioni di incostituzionalità degli artt. 323 c.p. e 192
esempio, quella del riciclaggio di cui all’art. 648 bis c.p.-
giudice di merito nella scelta di concedere o di rifiutare le circostanze attenuanti ex art.62 bis c.p., deve porsi in risalto che l motivazione della
reato di corruzione ex art. 319 c.p. in quello di abuso d’ufficio non patrimoniale di cui all’art. 323, comma 1 c.p. e, di conseguenza, alla mancata
circostanze attenuanti tipizzate. Nella giurisprudenza di questa Corte è stato chiarito che, nel concedere o nel negare le attenuanti ex art.62 bis c.p., il
in Milano possa avere il divieto del bis in idem ritenendo che la responsabilità per il delitto associativo ex art. 416 bis c.p., affermata dal
S. A., assessore all’urbanistica del Comune di Milano, è stato condannato per il delitto di abuso di ufficio ex art. 323, comma 2 c.p. e la sua
inosservanza e falsa applicazione dell’art. 110 c.p. nonché da mancanza e illogicità manifesta della motivazione per la ragione che, in violazione delle
Il reato di abuso d’ufficio previsto dall’art.323 c.p., nel testo modificato dall’art.1 della l. 16.7.1997, n.234, è estinto per prescrizione
milioni eseguiti il 20.4.1989; c) erronea applicazione delle norme sul concorso di persone nel reato ex art. 110 c.p. in quanto dalla partecipazione al
aveva erroneamente dichiarato la manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell’art. 323 c.p. in relazione agli artt. 25
. 649 c.p.p. per la ragione che il C. è stato condannato, con sentenza irrevocabile del Tribunale di Palermo, per il delitto di cui all’art.416 bis c.p
della fattispecie criminosa ex art. 319 c.p., qualificata, nel suo nucleo essenziale, dal fatto che e, in dipendenza dell’accordo corruttivo, l’atto
del concorso di persone nel reato di cui all’art.110 c.p.– In proposito, la corte di rinvio ha rilevato che dalle risultanze probatorie emerge che l
criteri di cui all’art. 133 c.p. riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
dell’art. 649 c.p.p. sul rilievo che il presente processo e quello svoltosi a Palermo, avente ad oggetto il delitto associativo ex art. 416 bis c.p
di corruzione ex art. 321 c.p. e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta colpevolezza per tale reato: la censura veniva