3. Il Presidente della Camera può assegnare alla commissione, per la presentazione delle relazioni, un termine più breve di quelli previsti nei
diritto
breve termine sul quale decide inappellabilmente il Presidente.
diritto
breve termine possibile. Di essi è fatta subito menzione nell'ordine del giorno generale.
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, tranne che, per urgenza, l'assemblea deliberi un termine più breve o autorizzi la relazione orale.
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deputati. Essi sono esaminati a norma del precedente comma dal comitato dei nove o dalla commissione che possono chiedere un breve rinvio della votazione.
diritto
più breve tempo possibile; di essi è subito fatta menzione nell'ordine del giorno generale.
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sospensiva; può essere richiesto un rinvio a breve termine, sul quale decide inappellabilmente il Presidente.
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