Chiunque partecipa al capitale di una | banca | in misura superiore alla percentuale stabilita dalla Banca |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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banca in misura superiore alla percentuale stabilita dalla | Banca | d'Italia, ne dà comunicazione alla medesima Banca d'Italia |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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dalla Banca d'Italia, ne dà comunicazione alla medesima | Banca | d'Italia e alla banca. Le variazioni della partecipazione |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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sono comunicate quando superano la misura stabilita dalla | Banca | d'Italia. |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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La | Banca | d'Italia, inoltre, autorizza preventivamente le variazioni |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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quando comportano partecipazioni al capitale della | banca | superiori ai limiti percentuali stabiliti dalla medesima |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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superiori ai limiti percentuali stabiliti dalla medesima | Banca | d'Italia e, indipendentemente da tali limiti, quando le |
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limiti, quando le variazioni comportano il controllo della | banca | stessa. |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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per incorporazione di | banca | s.p.a. in banca popolare |
Fusione per incorporazione di banca s.p.a. in banca popolare - abstract in versione elettronica -
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per incorporazione di banca s.p.a. in | banca | popolare |
Fusione per incorporazione di banca s.p.a. in banca popolare - abstract in versione elettronica -
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Quando risulta che la | banca | rigetta ripetutamente e senza giustificato motivo le |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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motivo le domande di ammissione a socio, è in facoltà della | Banca | d'Italia obbligare la banca stessa a motivare e comunicare |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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a socio, è in facoltà della Banca d'Italia obbligare la | banca | stessa a motivare e comunicare agli interessati le delibere |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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annotazioni sul libretto, firmate dall'impiegato della | banca | che appare addetto al servizio, fanno piena prova nei |
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 - Approvazione del testo del Codice civile. -
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addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra | banca | e depositante. |
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 - Approvazione del testo del Codice civile. -
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parte della banca, alla centrale dei rischi gestita dalla | Banca | d'Italia |
In tema di tutela cautelare atipica in relazione ad una segnalazione "erronea", da parte della banca, alla centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia - abstract in versione elettronica -
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della banca, questa può incaricare dell'esecuzione un'altra | banca | o un suo corrispondente. |
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 - Approvazione del testo del Codice civile. -
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La | Banca | d'Italia rilascia l'autorizzazione quando ricorrano |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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vaglia cambiario emesso dalla | Banca | d'Italia è un titolo di credito all'ordine, pagabile a |
Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia. -
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all'ordine, pagabile a vista presso qualsiasi filiale della | Banca | stessa. |
Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia. -
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La | banca | cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La | Banca | d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità. |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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| Banca | depositaria |
Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. -
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La | Banca | d'Italia, sentita la CONSOB, determina le condizioni per |
Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. -
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determina le condizioni per l'assunzione dell'incarico di | banca | depositaria e le modalità di sub-deposito dei beni del |
Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. -
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La | Banca | d'Italia, con istruzioni impartite ai commissari e ai |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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responsabili dell'inosservanza delle prescrizioni della | Banca | d'Italia; queste non sono opponibili ai terzi che non ne |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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emergenti dalle relazioni del Governatore della | Banca | d'Italia, riferite al periodo del governatorato Ciampi, e, |
Banca d'Italia ed evoluzione costituzionale. Le relazioni annuali del Governatore come "annali della Repubblica" - abstract in versione elettronica -
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Ciampi, e, in particolare, il contributo della | banca | centrale all'affermazione della soluzione istituzionale |
Banca d'Italia ed evoluzione costituzionale. Le relazioni annuali del Governatore come "annali della Repubblica" - abstract in versione elettronica -
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poi diventata "federale" con l'adesione all'Euro e alla | Banca | Centrale Europea. |
Banca d'Italia ed evoluzione costituzionale. Le relazioni annuali del Governatore come "annali della Repubblica" - abstract in versione elettronica -
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Se una | banca | non sottoposta a liquidazione coatta amministrativa si |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentiti la | Banca | d'Italia e i rappresentanti legali della banca, dichiara lo |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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insolvenza con sentenza in camera di consiglio. Quando la | banca | sia sottoposta ad amministrazione straordinaria, il |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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commissari straordinari, sentiti i commissari stessi, la | Banca | d'Italia e i cessati rappresentanti legali. Si applicano le |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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Per essere soci di una | banca | di credito cooperativo è necessario risiedere, aver sede |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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carattere di continuità nel territorio di competenza della | banca | stessa. |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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Alla | Banca | d'Italia sono preventivamente comunicati il piano di |
Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. -
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società nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla | Banca | d'Italia. |
Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. -
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La | Banca | d'Italia può prescrivere che determinati contratti o |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della | banca | o dell'intermediario finanziario per la violazione delle |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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finanziario per la violazione delle prescrizioni della | Banca | d'Italia. |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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I commissari devono presentare annualmente alla | Banca | d'Italia una relazione sulla situazione contabile e |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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relazione sulla situazione contabile e patrimoniale della | banca | e sull'andamento della liquidazione, accompagnata da un |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, la | Banca | d'Italia può ordinare alla banca di porre termine a tali |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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della Repubblica, la Banca d'Italia può ordinare alla | banca | di porre termine a tali irregolarità, dandone comunicazione |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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all'autorità competente dello Stato membro in cui la | banca | ha sede legale per i provvedimenti eventualmente necessari. |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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ruolo della | banca | |
Il ruolo della banca - abstract in versione elettronica -
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La | Banca | d'Italia autorizza preventivamente l'acquisizione a |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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partecipazione superiore al 5 per cento del capitale della | banca | rappresentato da azioni o quote con diritto di voto e, |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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quando la partecipazione comporta il controllo della | banca | stessa. |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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in una società che la controlla deve essere comunicato alla | Banca | d'Italia dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti della | banca | o della società cui l'accordo si riferisce entro cinque |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca, la | Banca | d'Italia può sospendere il diritto di voto dei soci |
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| Banca | d'Italia |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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La | Banca | d'Italia nega o revoca l'autorizzazione in presenza di |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della | banca | stessa. |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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capitale della | Banca | d'Italia |
Sul capitale della Banca d'Italia - abstract in versione elettronica -
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in misura superiore alla percentuale stabilita dalla | Banca | d'Italia ne dà comunicazione all'intermediario finanziario |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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all'UIC ovvero, se è iscritto nell'elenco speciale, alla | Banca | d'Italia. Le variazioni della partecipazione sono |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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sono comunicate quando superano la misura stabilita dalla | Banca | d'Italia. |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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La | Banca | d'Italia disciplina le emissioni da parte delle banche di |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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ovvero rimborsabili previa autorizzazione della medesima | Banca | d'Italia. Tali emissioni possono avvenire anche sotto forma |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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La | Banca | d'Italia esercita la vigilanza su base consolidata nei |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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comunitario, che controllano una capogruppo o una singola | banca | italiana, sempreché tali società siano incluse nella |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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incluse nella vigilanza consolidata di competenza della | Banca | d'Italia ai sensi dell'art. 69; e) società bancarie, |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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e strumentali quando siano controllate da una singola | banca | ovvero quando società appartenenti a un gruppo bancario |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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| Banca | Dati Nazionale DNA italiana |
La Banca Dati Nazionale DNA italiana - abstract in versione elettronica -
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a norma del comma 1, il tribunale del luogo in cui la | banca | ha la sede legale, su ricorso dei commissari liquidatori, |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentiti la | Banca | d'Italia e i cessati rappresentanti legali della banca, |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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| Banca | d'Italia e Ufficio italiano dei cambi |
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi. -
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bancario finanziario della | Banca | d'Italia (ABF) |
L'arbitrato bancario finanziario della Banca d'Italia (ABF) - abstract in versione elettronica -
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| Banca | dati dei programmi informatici riutilizzabili |
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale. -
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della | banca | e bancarotta preferenziale |
Autotutela della banca e bancarotta preferenziale - abstract in versione elettronica -
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il comitato di sorveglianza sono determinate dalla | Banca | d'Italia in base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico della | banca | sottoposta alla procedura. |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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La | Banca | d'Italia approva le modifiche dello statuto della SICAV. |
Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. -
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approvate quando il provvedimento di diniego della | Banca | d'Italia non sia stato adottato entro quattro mesi dalla |
Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. -
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tra | banca | e impresa |
Rapporto tra banca e impresa - abstract in versione elettronica -
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una | Banca | d'Italia repubblicana ed europea? |
Verso una Banca d'Italia repubblicana ed europea? - abstract in versione elettronica -
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garanzia dei vaglia cambiari, la | Banca | d'Italia è tenuta, a norma di legge, a costituire apposita |
Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia. -
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nei quali abbia vigore la convertibilità dei biglietti di | banca | in oro. |
Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia. -
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I regolamenti e i provvedimenti di carattere generale della | Banca | d'Italia e della CONSOB sono pubblicati nella Gazzetta |
Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. -
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ai soggetti sottoposti a vigilanza sono pubblicati dalla | Banca | d'Italia e dalla CONSOB nei rispettivi Bollettini. |
Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. -
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La | Banca | d'Italia, contestati gli addebiti alle persone e alla |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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19 che eccedono il 15 per cento del capitale della | banca | rappresentato da azioni o quote con diritto di voto o ne |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla | Banca | d'Italia. In caso di inosservanza, il tribunale, su |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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In caso di inosservanza, il tribunale, su richiesta della | Banca | d'Italia, ordina la vendita delle azioni o delle quote. |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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sulle modalità di funzionamento e di organizzazione della | Banca | Dati Nazionale del DNA italiana (BDN - DNA). Il testo |
La Banca Dati Nazionale DNA italiana - abstract in versione elettronica -
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del DNA italiana (BDN - DNA). Il testo prevede che la | Banca | Dati Nazionale del DNA, sarà collocata presso il Ministero |
La Banca Dati Nazionale DNA italiana - abstract in versione elettronica -
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e nel corso dell'anno 2016 alcuni dei servizi offerti dalla | Banca | Dati Nazionale del DNA saranno certificati a norma ISO |
La Banca Dati Nazionale DNA italiana - abstract in versione elettronica -
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prevede la collocazione del Laboratorio Centrale per la | banca | dati nazionale del DNA presso il Ministero della giustizia, |
La Banca Dati Nazionale DNA italiana - abstract in versione elettronica -
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datato 2 marzo 2016 - Ufficio VI - Laboratorio centrale | banca | dati DNA). Lo scopo dell'articolo è di descrivere le linee |
La Banca Dati Nazionale DNA italiana - abstract in versione elettronica -
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è di descrivere le linee guida sul funzionamento della | banca | dati anche sotto il profilo della protezione dei dati, di |
La Banca Dati Nazionale DNA italiana - abstract in versione elettronica -
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dato, le regole per l'inserimento del profilo del DNA in | banca | dati e lo scambio dati internazionale. L'aspettativa |
La Banca Dati Nazionale DNA italiana - abstract in versione elettronica -
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alcune delle logiche che sono dietro al funzionamento della | banca | dati nonché le principali caratteristiche tecniche che |
La Banca Dati Nazionale DNA italiana - abstract in versione elettronica -
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le principali caratteristiche tecniche che fanno della | Banca | Dati Nazionale del DNA italiana uno strumento di indagine |
La Banca Dati Nazionale DNA italiana - abstract in versione elettronica -
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Gli amministratori e i sindaci della | banca | depositaria riferiscono senza ritardo alla Banca d'Italia e |
Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. -
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della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla | Banca | d'Italia e alla CONSOB, ciascuna per le proprie competenze, |
Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. -
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responsabilità della | banca | nelle crisi di impresa |
La responsabilità della banca nelle crisi di impresa - abstract in versione elettronica -
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al compratore se non dopo il rifiuto opposto dalla | banca | stessa e constatato all'atto della presentazione dei |
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 - Approvazione del testo del Codice civile. -
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Le banche inviano alla | Banca | d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla | Banca | d'Italia. |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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della conclusione del contratto omette di informare la | banca | dell'effettivo stato del proprio patrimonio. La |
Dolo omissivo del cliente e responsabilità nei confronti della banca - abstract in versione elettronica -
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patrimonio. La responsabilità persiste anche qualora la | banca | non abbia domandato l'annullamento del negozio per dolo. |
Dolo omissivo del cliente e responsabilità nei confronti della banca - abstract in versione elettronica -
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della | banca | per pagamento a soggetto non legittimato |
Responsabilità della banca per pagamento a soggetto non legittimato - abstract in versione elettronica -
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