amministratori, i sindaci e i dirigenti; b) ordinare la convocazione degli organi collegiali, fissandone l'ordine del giorno; c) procedere direttamente alla
amministrativa e contabile e ai controlli interni, e lettera b), comma 2, lettere a), b) e c); 8, comma 1; 10, comma 1; 21; 22; 23; 24, 25, 31, 32, 167, 171
4. Per il calcolo delle partecipazioni si applicano i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 120, comma 4, lettera b).
in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente articolo o delle relative norme regolamentari; b) vietare l'ulteriore
diffusione degli stessi; b) vietare l'attività di sollecitazione e di raccolta delle deleghe quando riscontri una violazione delle disposizioni della
l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano; b) che pongono limiti al trasferimento delle relative
, lettera b), anche i soci che non vi aderiscono.
4. I poteri previsti dal comma 3, lettere a) e b), sono esercitati nel rispetto delle disposizioni degli articoli 199, 200, 201, 202 e 203 del codice
2. La CONSOB determina con regolamento: a) il capitale minimo delle società di gestione; b) le attività connesse e strumentali a quelle di
1, lettera b), la trasmissione, anche periodica, di dati e informazioni. Le informazioni utili all'esercizio della vigilanza possono essere richieste
2. I poteri previsti dalle lettere a) e b) possono essere esercitati nei confronti dei soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi
3. La sanzione indicata nel comma 2 si applica: a) ai sindaci che omettono le comunicazioni previste dall'articolo 149, comma 3; b) agli
dell'articolo 11, comma 1, lettera b). La Banca d'Italia e la CONSOB possono altresì, al fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle
nel comma 2; b) in uno Stato extracomunitario, anche senza stabilirvi succursali, previa autorizzazione della Banca d'Italia.
dall'articolo 1, comma 5, lettera c); b) dalle società di gestione del risparmio e dalle SICAV, limitatamente alle quote e alle azioni di OICR.
presente capo o delle norme regolamentari; b) dichiararla decaduta, in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate nella lettera a).
terzi; b) istituire e gestire fondi pensione; c) svolgere le attività connesse o strumentali stabilite dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB.
scadenza successiva, nei dodici mesi precedenti la comunicazione alla CONSOB prevista dall'articolo 102, comma 1, né durante l'offerta; b) l'efficacia
63, comma 1, lettera b), e può richiedere alle società di gestione modifiche della regolamentazione del mercato stesso idonee a eliminare le
6. Le informazioni indicate nel comma 5, lettere b), c) e d), possono essere rivelate a terzi con il consenso del soggetto che le ha fornite. Si può
1. L'atto costitutivo della società stabilisce per il collegio sindacale: a) il numero, non inferiore a tre, dei membri effettivi; b) il numero, non
, lettere a) e b).
2. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina: a) la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla stessa; b) la documentazione
riguardante gli scambi; b) sospendere e, nei casi più gravi, vietare gli scambi quando ciò sia necessario per evitare gravi pregiudizi alla tutela degli
1. La CONSOB autorizza l'esercizio dei mercati regolamentati quando: a) sussistono i requisiti previsti dall'articolo 61, commi 2, 3, 4 e 5; b) il
autorità competenti di altri Stati membri dell'Unione Europea; b) approvati dalle autorità competenti di Stati con i quali l'Unione Europea abbia
rispettare per l'applicazione del comma 1; b) disposizioni riguardanti il modulo organizzativo da adottare al fine di assicurare in Italia l'esercizio
a) e b) del medesimo articolo.
documento d'offerta e fino alla chiusura della stessa; b) l'articolo 115, dalla data della comunicazione prevista dall'articolo 102, comma 1, e fino a un
prospetto fino alla conclusione della sollecitazione; b) l'articolo 115, dalla data della comunicazione prevista dall'articolo 94 fino a un anno dalla
delle quote nel territorio della Repubblica; b) determina le modalità con cui devono essere resi pubblici il prezzo di emissione o di vendita, di
accessori senza stabilimento di succursali, sempreché ricorrano le condizioni previste dal comma 1, lettere b), c), d), ed e), e venga presentato un
commesse possano pregiudicare interessi di carattere generale; b) nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli investitori.
1. Le società di gestione del risparmio devono: a) operare con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei partecipanti ai fondi; b
viola le disposizioni dei regolamenti emanati a norma dell'articolo 103, commi 4 e 5; b) esercita il diritto di voto in violazione delle disposizioni
fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente capo o delle relative norme regolamentari; b) vietare la sollecitazione all'investimento in
1. La CONSOB stabilisce con regolamento: a) le modalità di registrazione di tutte le operazioni compiute su strumenti finanziari; b) i termini e le
2. La CONSOB dispone la cancellazione dall'albo speciale quando: a) le irregolarità sono di particolare gravità; b) vengono meno i requisiti previsti
6. Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4, lettere a) e b) non è valido per i familiari a carico.
6. Resta ferma la facoltà delle regioni di istituire, in analogia con quanto disposto al comma 4, lettere a), b), c), d) e g), con competenza nelle
dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo; b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati
– per B. L.: le notazioni degli investigatori, corroborate da rappresentazioni fotografiche e da riprese filmate, e le dichiarazioni dei collaboranti
del capo di imputazione sub B) e nei confronti di C. S. D. limitatamente al diniego delle attentanti generiche, rinviando ad altra Sezione della Corte
1) N. M., 2) G. G.; 3) B. L.; 4) C. A.; 5) Z. A.; 6)M. R.; 7) S. V.; 8) T. R.; 9) T. V.; 10) M. G.; 11) LA R. G.;
Al rigetto dei ricorsi di n., di G., di B., di Z., di M., di S., di T. e di La R. deve seguire la condanna di tali ricorrenti al pagamento, in solido
., avv. I. e K. per C., avv. V. per S., avv. S. per C., avv. C. per C. e B., avv. A. per
dal N., dal M., dal La R., dallo Z., dal B., dal G. dallo S., dal C., dal T., dal M., dallo S., dal T. e dal N..
1) B. A. n. il 25.09.1969
1) B. A. n. il 25.09.1969
– per omessa notificazione dell’avviso di udienza a uno dei due difensori dell’imputato A. B. avv. Rosario Ummarino – del decreto che disponeva il