Commissione (responsabile, a detta della ricorrente, di un'illegittima astensione dalla verifica di aiuti erogati alla compagnia aerea Ryanair), pone in
Cassazione ritiene che anche in quest'ultimo sia invocabile il c.d. principio di non contestazione, col corollario dell'astensione obbligatoria del giudice
conto o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, e gli effetti della sua eventuale astensione nella delibera conseguente.
e dopo aver considerato i complessi rapporti sistematici tra incompatibilità, astensione e ricusazione, analizza la sentenza della Cassazione la
dell'imparzialità e della terzietà del giudice. A tal fine sono state prese in considerazione le ipotesi dell'incompatibilità, dell'astensione e della ricusazione