appropriabili, e forma espressiva, suscettibile invece di tutela se creativa. La regola, com'è noto, è alla base dell'art. 2 comma 1 n. 8 della legge 22
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esistenti in quantità illimitata ed appropriabili; pertanto, la tutela operava solo in presenza d'una specifica restrizione delle facoltà di godimento
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