cui all'art. 22 del d.lg. n. 472/1997, ossia l'ipoteca e il sequestro conservativo, ammissibili esclusivamente a garanzia del credito da sanzione e
revocatorie sono ammissibili solo quando la procedura si sia evoluta in senso liquidatorio e cioè verso la cessione di cui all'art. 27, comma 2, lett. a9
, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, par. 3, lett. a) e c), del trattato istitutivo della Comunità europea.