I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.
I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire mille a lire cinquemila.
I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'ammenda fino a lire duemila.
I trasgressori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire diecimila.
L'ufficiale dello stato civile che trasgredisce al disposto del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.
e con l'ammenda fino a lire tremila.
Coloro che non avranno ottemperato a tale obbligo entro il termine suddetto saranno puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire