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Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

28716
Stato 44 occorrenze
  • 1988
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
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Condanna alle spese

1. Il testimone ha l'obbligo di presentarsi al giudice e di attenersi alle prescrizioni date dal medesimo per le esigenze processuali e di rispondere

Limitazioni alle libertà della persona

Comunicazioni relative alle operazioni peritali

4. Alle ispezioni, alle perquisizioni e ai sequestri negli uffici dei difensori procede personalmente il giudice ovvero, nel corso delle indagini

Condanna alle spese relative all'azione civile

Impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure cautelari

Condanna alle spese nei giudizi di impugnazione

Accompagnamento coattivo della persona sottoposta alle indagini

Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate. Cose deperibili

Condanna del querelante alle spese e ai danni

2. Quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o

Notificazioni per pubblici annunzi alle persone offese

Provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte

Impugnazione di provvedimenti relativi alle misure di sicurezza

Condanna del querelante alle spese e ai danni

2. Copia delle deduzioni è consegnata dalla persona sottoposta alle indagini alla segreteria del pubblico ministero, che comunica senza ritardo al

1. La dichiarazione di querela è proposta, con le forme previste dall'articolo 333 comma 2, alle autorità alle quali può essere presentata denuncia

Richiesta della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa dal reato

4. La disposizione del comma 3 non si applica alle nullità concernenti le prove.

3. Se l'imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice

1. I diritti e le garanzie dell'imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari.

4. Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria.

1. Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti

2. Della eventuale continuazione delle operazioni peritali il perito dà comunicazione senza formalità alle parti presenti.

4. Nei giudizi di impugnazione per i soli interessi civili, la parte privata soccombente è condannata alle spese.

1. Se occorre verificarne la provenienza, il documento è sottoposto per il riconoscimento alle parti private o ai testimoni.

2. Con la richiesta sono trasmessi alla cancelleria del giudice gli atti relativi alle nuove fonti di prova.

1. In caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare, il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo con altra più

3. Qualora l'incompatibilità non sia rimossa, il giudice la dichiara con ordinanza provvedendo alle necessarie sostituzioni a norma dell'articolo 97.

3. Qualora l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, l'ufficiale giudiziario provvede alle notificazioni nei modi

3. Se è presentato fuori udienza, l'atto di intervento deve essere notificato alle parti e produce effetto dal giorno dell'ultima notificazione.

3. L'ispezione può essere eseguita anche per mezzo di un medico. In questo caso l'autorità giudiziaria può astenersi dall'assistere alle operazioni.

1. Le dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall'imputato o dalla persona sottoposta alle indagini non possono formare oggetto di

1. Se il pubblico ministero o il difensore della persona sottoposta alle indagini chiede che la prova si estenda ai fatti o alle dichiarazioni

1. Il pubblico ministero invita la persona sottoposta alle indagini a presentarsi quando deve procedere ad atti che ne richiedono la presenza.

1. L'ammissione della parte civile o del responsabile civile non pregiudica la successiva decisione sul diritto alle restituzioni e al risarcimento

1. Con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l'impugnazione, la parte privata che l'ha proposta è condannata alle spese del

, con ordinanza, al pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la

2. In caso di mancata comparizione del difensore della persona sottoposta alle indagini, il giudice designa altro difensore a norma dell'articolo 97

3. Il diritto alla riparazione non spetta alle persone che si trovino nella situazione di indegnità prevista dall'articolo 463 del codice civile.

3. L'imputato che nel giudizio di impugnazione riporta condanna penale è condannato alle spese dei precedenti giudizi, anche se in questi sia stato

4. L'ordinanza pronunciata a norma dei commi precedenti è comunicata al giudice ricusato e al pubblico ministero ed è notificata alle parti private.

1. Il presidente della corte di cassazione provvede all'assegnazione dei ricorsi alle singole sezioni secondo i criteri stabiliti dalle leggi di

«Tex Willer» 338 (1 Dicembre 1988)

350953
Claudio Nizzi 6 occorrenze

E ADESSO FIATO ALLE TROMBE!

FULMINI! NON MI ERO ACCORTO DI AVERLA ALLE SPALLE. MI DISPIACE!

DOVERE! I POSTI COMODI VANNO SEMPRE LASCIATI ALLE DONNE E AI VECCHIETTI...

STIAMO SOLO PERDENDO TEMPO IN CHIACCHIERE INUTILI, ACCIDENTACCIO! GUARDATE LÀ, ALLE NOSTRE SPALLE!

MI STUPISCO DI TE, BULDER! GRANDE E GROSSO COME SEI, CREDI ANCORA ALLE FAVOLE!

LO SAPEVO! C’È UNA TAVOLA CHE HA IL BORDO LEGGERMENTE SOLLEVATO RISPETTO ALLE ALTRE...