2. I redditi fondiari si distinguono in redditi dominicali dei terreni, redditi agrari e redditi dei fabbricati.
3. Le revisioni del classamento disposte al sensi degli articoli 26 e 27 valgono anche per i redditi agrari. Per i terreni condotti in affitto o in
dipendenze di prestiti o mutui agrari di ogni specie; d) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da