E' vietato agli ebrei stranieri di fissare stabile dimora nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo.
Le disposizioni di cui all'art. 21 sono estese, in quanto applicabili, agli Enti indicati alle lettere b), c), d), e), f), g), h), dell'art. 13.
La disposizione dell'art. 24 non si applica agli ebrei di nazionalità straniera i quali, anteriormente al 1° ottobre 1938-XVI: a) abbiano compiuto il
Agli effetti di legge: a) è di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se appartenga a religione diversa da