Deve trarsene il corollario che la sentenza impugnata non è incorsa nel vizio, denunciato dai ricorrenti, di far derivare la responsabilità per i reati fine dalla semplice qualità di associato: con motivazione adeguata sul piano logico e rispondente alla corretta applicazione dei principi giuridici in materia di concorso di persone nel reato, è stato, invece, accertato che, attraverso l’effettivo inserimento nella struttura operativa con ruoli fungibili, è riscontrabile una connessione causale tra le condotte di ogni imputato qualificata da un atteggiamento volontario in termini di agevolazione alla verificazione dei singoli episodi criminosi, con la precisazione che simile contributo fattuale e psicologico costituisce un quid pluris rispetto alla generica deliberazione di aderire la programma proprio dell’associazione.