Le linee argomentative della decisione impugnata appaiono, sul punto, dotate di adeguatezza logica, derivando da una congruente interpretazione degli elementi probatori disponibili, e rappresenta l’esatta applicazione dei principi giuridici che presiedono alla configurazione degli elementi costitutivi del delitto associativo, atteso che la sistematica e continuativa collaborazione posta in essere dal N. può essere valutata, sul piano obiettivo, come un apprezzabile e fattivo apporto personale che ha agevolato l’attività dell’associazione, essendo qualificato, sul piano soggettivo, dalla consapevolezza dell’esistenza e delle finalità dell’argomentazione criminosa nonché dalla coscienza del contributo derivante dalla condotta materiale.