., la affermazione della inapplicabilità alla prima delle obbligazioni considerate dei poteri riduttivi del giudice previsti dall’art. 1384 cod. civ. con riferimento esclusivo alla seconda appare del tutto ortodossa e suscettibile di resistere alle critiche mossele.
Nel caso di specie la C.T.R. ha confermato la sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva escluso che gli immobili consentissero una destinazione diversa da quella relativa all’attività d’impresa senza radicali trasformazioni e, trattandosi di beni non utilizzati in proprio, ma locati o dati in uso ad altre società del gruppo, ha ritenuto indeducibili i relativi costi, con accertamento in fatto e motivazione congrua (sull’effettiva destinazione funzionale degli immobili), non superabile dalla mera affermazione della ricorrente della categoria catastale di appartenenza dei beni.
., con conseguente affermazione di legittimità costituzionale di queste disposizioni.