aderito al procedimento di mediazione, ma sia efficace nei soli confronti degli aderenti che abbiano "espressamente consentito" alla conciliazione
aderenti al contratto. Una lettura del dato normativo che concili le antinomie del testo porta a ritenere che il meccanismo applicativo dell'agevolazione
crediti subita dai creditori aderenti all'accordo non è "ex se" deducibile, come è invece previsto per le perdite su crediti vantati verso debitori
disponibili in compensazione dei maggiori imponibili IRES accertati in capo a società aderenti al consolidato. Il provvedimento fornisce delucidazioni su
dichiarazioni dei soggetti aderenti al consolidato nazionale, che si basa sulla emissione dell'atto di accertamento "unico", da notificare, sia alla società
soggetti aderenti al regime del consolidato nazionale e di procedimenti volti alla loro definizione. Il provvedimento 29 ottobre 2010 ha approvato il
processo conseguente all'atto unico di accertamento del reddito delle società aderenti al consolidato. Le soluzioni sono ragionevoli, ma confermano i dubbi
La problematica razionalizzazione dell'accertamento nei confronti dei soggetti aderenti al consolidato nazionale
Se, sino al 31 dicembre 2010, l'accertamento nei confronti dei soggetti aderenti al consolidato nazionale era una procedura articolata su due livelli