Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

UNIGE

Risultati per: adeguato

Numero di risultati: 5 in 1 pagine

  • Pagina 1 di 1

Sentenza n. 1988

334190
Cassazione penale, sezione I 3 occorrenze
  • 1998
  • Corte Suprema di Cassazione
  • Roma
  • diritto
  • UNIGE
  • w
  • Scarica XML

.; c) violazione dell’art. 606 lett. e) c.p.p. per mancata e manifesta illogicità della motivazione relativamente alla ritenuta responsabilità dell’imputato per tutti i reati ascrittagli: in particolare, veniva dedotto che la colpevolezza era stata affermata sulla base di una incongrua valutazione di elementi privi di reale valore dimostrativo, senza un adeguato controllo della intrinseca attendibilità dei collaboranti e facendo derivare la responsabilità per i reati fine unicamente dalla ritenuta responsabilità per il reato associativo; d) mancanza di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla determinazione del trattamento sanzionatorio.

.; operazione “Aiana bis”), pervenendo alla conclusione, sorretta da un adeguato sviluppo argomentativo, che sussiste una situazione di incertezza in ordine alla responsabilità dell’imputato per il delitto associativo, dato che alcuni indizi mancano del carattere della gravità, altri sono privi del requisito della precisione e altri ancora non sono assistiti dalla indispensabile connotazione della concordanza: ditalché, all’esito di una simile analisi critica degli elementi indizianti valutati singolarmente e globalmente, nella sentenza impugnata è stato coerentemente ritenuto che il conflitto delle risultanze probatorie dà origine ad una situazione di equivocità e di ambivalenza che giustifica il proscioglimento ai sensi dell’art. 530, comma 2 c.p.p.– Ciò posto, deve sottolinearsi che nella giurisprudenza di legittimità è stato chiarito che nell’ipotesi di censure riguardanti la logicità della motivazione fornita dal giudice di merito in ordine alle condizioni di incertezza delle prove, che giustificano l’assoluzione a norma del secondo comma dell’art. 530, e al bilanciamento degli elementi probatori i limiti della cognizione affidata alla Corte Suprema sono quelli normalmente inerenti al sindacato di legittimità, nel senso che deve essere controllato il percorso logico razionale attraverso il quale si è sviluppato il ragionamento del giudice e che, ove non siano riscontrati vizi logici e giuridici, resta incensurabile la valutazione di incertezza e di perplessità (Cass., Sez. IV, 25 marzo 1992, Di Giorgio).

“osservazioni sul territorio” e le disposizioni dei verbalizzanti dalla Corte di rinvio in palese contrasto col “dictum” della Corte di Cassazione; d) violazione degli artt. 192, comma 2 e 3, 603 , comma 3 e 624, comma 1 c.p.p. con riguardo alla illegittima rinnovazione dell’istruzione dibattimentale e al mancato controllo della intrinseca attendibilità del collaborante M. e dell’esistenza di riscontri individualizzanti; e) mancanza e illogicità manifesta della motivazione nonché travisamento dei fatti nella valutazione degli elementi probatori posti a base della condanna per il reato associativo; i cui elmetti costitutivi (in particolare quello psicologico) non erano stati oggetto di adeguato accertamento; f) violazione della legge penale e vizi logici della motivazione relativamente alla ritenuta esistenza delle aggravanti di cui all’art. 75, comma 1 e 4 della l. n. 685-75, in relazione all’attribuzione al C. della posizione di capo dell’associazione e al numero degli associati; g) violazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione nell’interpretazione degli elementi probatori venivano denunciate anche in riferimento all’affermazione di responsabilità per i singoli episodi di spaccio e, segnatamente, alla vicenda di via Salis in data 28.4.1989; h) violazione degli artt. 62 bis e 113 c.p. nonché vizi logici della motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti e alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

Sentenza n. 7408

335495
Cassazione penale, sezione I 1 occorrenze
  • 1998
  • Corte Suprema di Cassazione
  • Roma
  • diritto
  • UNIGE
  • w
  • Scarica XML

., poiché l’attivazione della richiesta deve avvenire nel termine di sette giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato all’imputato, senza che assuma alcun rilievo – ai fini della decorrenza del dies a quo – la diversa ed autonoma notificazione al difensore dell’avviso per la relativa udienza, essendo comunque posta l’imputato nelle condizioni di informare il difensore medesimo entro un termine adeguato all’esercizio del diritto di difesa (Corte costit., ord. 28.12.1990, n. 588, P.; Cass., Sez. VI, 18.11.1992, G., rv. 193600).

Sentenza n. 1

336878
Corte costituzionale 1 occorrenze
  • 2016
  • Corte costituzionale
  • Roma
  • diritto
  • UNIGE
  • w
  • Scarica XML

Cerca

Modifica ricerca