Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Sentenza n. 1988

334624
Cassazione penale, sezione I 3 occorrenze
  • 1998
  • Corte Suprema di Cassazione
  • Roma
  • diritto
  • UNIGE
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Queste stesse notazioni danno pienamente conto della incensurabilità logica e giuridica della quantificazione del trattamento sanzionatorio, tanto in riferimento ai singoli reati quanto con riguardo agli aumenti per la continuazione, risultando le pene commisurate, secondo un criterio di piena adeguatezza, alla gravità dei fatti e alla specifica capacità a delinquere di ciascun imputato.

Le linee argomentative della decisione impugnata appaiono, sul punto, dotate di adeguatezza logica, derivando da una congruente interpretazione degli elementi probatori disponibili, e rappresenta l’esatta applicazione dei principi giuridici che presiedono alla configurazione degli elementi costitutivi del delitto associativo, atteso che la sistematica e continuativa collaborazione posta in essere dal N. può essere valutata, sul piano obiettivo, come un apprezzabile e fattivo apporto personale che ha agevolato l’attività dell’associazione, essendo qualificato, sul piano soggettivo, dalla consapevolezza dell’esistenza e delle finalità dell’argomentazione criminosa nonché dalla coscienza del contributo derivante dalla condotta materiale.

., il compito della Corte Suprema non consiste nell’accertare la plausibilità e l’intrinseca adeguatezza dei risultati dell’interpretazione delle prove – operazione questa coessenziale al giudizio di merito – ma quello ben diverso di stabilire se i giudici di merito abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti e se nell’interpretazione delle prove abbiano esattamente applicato le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fare trasparire la giustificazione razionale della scelta di determinare conclusioni a preferenza di altre (Cass., Sez. Un., 13 febbraio 1995, Clarke). Ne consegue che, ai fini dell’affermazione del vizio ex art. 606, comma 1 lett. e) c.p.p., è indispensabile dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e-o di logica e che non è, invece, producente opporre alla valutazione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato interpretazioni alternative o una diversa ricostruzione, magari dotate di altrettanta logicità, dato che in quest’ultima ipotesi verrebbe inevitabilmente invasa l’area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito (Cass., Sez. Un., 19 giugno 1996, Di Francesco).

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