Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Sentenza n. 1

336016
Corte costituzionale 3 occorrenze
  • 1966
  • Corte costituzionale
  • Roma
  • diritto
  • UNIGE
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Contro questi decreti la signora Piazza propose ricorso davanti alla IV Sezione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale; e nel ricorso e in una successiva memoria sollevò la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 della legge 13 agosto 1959, n. 904, intitolata: “Sistemazione, miglioramento e adeguamento delle strade statali di primaria importanza ed integrazione di fondi per l’esecuzione del programma autostradale”. Sosteneva la ricorrente che l’articolo primo della legge, il quale dispone che “per l’attuazione… della parte più urgente del programma di sistemazione, miglioramento e adeguamento delle strade statali rientranti fra gli itinerari internazionali e le arterie di grande circolazione, è autorizzata la spesa complessiva di 200 miliardi di lire da erogare, con corrispondenti stanziamenti per ciascun esercizio, in dieci esercizi finanziari, in ragione di 20 miliardi di lire dal 1960-61 al 1969-70”, lungi dall’adempire l’obbligo imposto al legislatore dal quarto comma dell’art. 81 della Costituzione, giusta il quale “ogni… legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte”, rappresenta, col rinvio che esso consente agli esercizi finanziari futuri, un espediente per eluderlo; e che l’art. 4, autorizzando l’iscrizione delle somme previste nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici fino alla concorrenza di lire 200 miliardi, ripartite negli esercizi finanziari indicati, viola il terzo comma del citato art. 81, in quanto consente di stabilire nuove spese con una legge che, per sua natura, è una legge di bilancio, e, insieme, l’art. 72, secondo comma, della Costituzione, in quanto la legge è stata approvata non già con la procedura normale di esame e di approvazione prevista dall’ultimo comma dell’art. 72 appunto per le leggi di approvazione di bilanci e consuntivi, ma mediante la procedura davanti alle Commissioni previste dal terzo comma del medesimo articolo.

A tali compiti l’Azienda provvede con i fondi posti a sua disposizione e l’intervento del legislatore nel 1959, per la parte che si riferisce alla migliore sistemazione e adeguamento delle strade statali di primaria importanza, non avrebbe altro fine se non quello di “programmare” una spesa destinata a un compito normale dell’Azienda e che perciò non può essere considerata “nuova”, nuova essendo una spesa che soddisfi un fine nuovo rispetto a esigenze preesistenti, e nemmeno “maggiore”, perché una spesa così qualificata richiede un termine di raffronto costituito dal “bilancio in corso” che, nel caso in esame, non sussiste, provvedendo la legge impugnata, senza incidere sul bilancio in corso, a realizzare, mediante una spesa ripartita in un numero determinato di anni, uno dei fini istituzionali dell’A.N.A.S.;

., negli stati di previsione dell’entrata o della spesa di questa Azienda allegati ai ricordati stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici (”Contributo straordinario per l’attuazione del programma di sistemazione, miglioramento e adeguamento delle strade statali rientranti fra gli itinerari internazionali e le arterie di grande circolazione” – art. 1 legge 13 agosto 1959, n. 904).

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