Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Risultati per: adeguamento

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Sentenza n. 1988

334611
Cassazione penale, sezione I 1 occorrenze
  • 1998
  • Corte Suprema di Cassazione
  • Roma
  • diritto
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Sentenza n. 1

336016
Corte costituzionale 3 occorrenze
  • 1966
  • Corte costituzionale
  • Roma
  • diritto
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Contro questi decreti la signora Piazza propose ricorso davanti alla IV Sezione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale; e nel ricorso e in una successiva memoria sollevò la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 della legge 13 agosto 1959, n. 904, intitolata: “Sistemazione, miglioramento e adeguamento delle strade statali di primaria importanza ed integrazione di fondi per l’esecuzione del programma autostradale”. Sosteneva la ricorrente che l’articolo primo della legge, il quale dispone che “per l’attuazione… della parte più urgente del programma di sistemazione, miglioramento e adeguamento delle strade statali rientranti fra gli itinerari internazionali e le arterie di grande circolazione, è autorizzata la spesa complessiva di 200 miliardi di lire da erogare, con corrispondenti stanziamenti per ciascun esercizio, in dieci esercizi finanziari, in ragione di 20 miliardi di lire dal 1960-61 al 1969-70”, lungi dall’adempire l’obbligo imposto al legislatore dal quarto comma dell’art. 81 della Costituzione, giusta il quale “ogni… legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte”, rappresenta, col rinvio che esso consente agli esercizi finanziari futuri, un espediente per eluderlo; e che l’art. 4, autorizzando l’iscrizione delle somme previste nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici fino alla concorrenza di lire 200 miliardi, ripartite negli esercizi finanziari indicati, viola il terzo comma del citato art. 81, in quanto consente di stabilire nuove spese con una legge che, per sua natura, è una legge di bilancio, e, insieme, l’art. 72, secondo comma, della Costituzione, in quanto la legge è stata approvata non già con la procedura normale di esame e di approvazione prevista dall’ultimo comma dell’art. 72 appunto per le leggi di approvazione di bilanci e consuntivi, ma mediante la procedura davanti alle Commissioni previste dal terzo comma del medesimo articolo.

A tali compiti l’Azienda provvede con i fondi posti a sua disposizione e l’intervento del legislatore nel 1959, per la parte che si riferisce alla migliore sistemazione e adeguamento delle strade statali di primaria importanza, non avrebbe altro fine se non quello di “programmare” una spesa destinata a un compito normale dell’Azienda e che perciò non può essere considerata “nuova”, nuova essendo una spesa che soddisfi un fine nuovo rispetto a esigenze preesistenti, e nemmeno “maggiore”, perché una spesa così qualificata richiede un termine di raffronto costituito dal “bilancio in corso” che, nel caso in esame, non sussiste, provvedendo la legge impugnata, senza incidere sul bilancio in corso, a realizzare, mediante una spesa ripartita in un numero determinato di anni, uno dei fini istituzionali dell’A.N.A.S.;

., negli stati di previsione dell’entrata o della spesa di questa Azienda allegati ai ricordati stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici (”Contributo straordinario per l’attuazione del programma di sistemazione, miglioramento e adeguamento delle strade statali rientranti fra gli itinerari internazionali e le arterie di grande circolazione” – art. 1 legge 13 agosto 1959, n. 904).

Sentenza n. 1

336625
Corte costituzionale 4 occorrenze
  • 2016
  • Corte costituzionale
  • Roma
  • diritto
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Sarebbe violato altresì l’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino – Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), in virtù del quale per le Province autonome un onere di adeguamento può sussistere solo nei confronti di atti legislativi dello Stato, i quali costituiscano un limite statutariamente previsto. D’altra parte, un obbligo di adeguamento come quello di cui al censurato art. 31, comma 3, sarebbe illegittimo anche per le Regioni a statuto ordinario, dato che l’art. 117, comma sesto, Cost. esclude ogni competenza regolamentare dello Stato nelle materie oggetto di competenze legislative regionali.

Entrambi i ricorsi assumono che la clausola di salvaguardia, di cui all’art. 43-bis del d.l. n 133 del 2014, introdotta in sede di conversione dalla legge n. 164 del 2014, non sia in grado di neutralizzare l’efficacia lesiva del censurato art. 31, in virtù dell’obbligo di adeguamento previsto al comma 3 dello stesso art. 31.

Pertanto, in riferimento alla disposizione censurata, non spiega effetto la generale clausola di salvaguardia contenuta nel decreto-legge (art. 43-bis), la quale, secondo la giurisprudenza di questa Corte, è da intendersi derogata a fronte di una disposizione del medesimo atto normativo che impone espressamente un obbligo di adeguamento (ex plurimis, sentenze n. 137 del 2014 e n. 241 del 2012).

Tra le norme di attuazione statutaria sono, altresì, richiamati l’art. 11, comma 2, del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino – Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), secondo cui «[l]e funzioni delegate alle regioni a statuto ordinario in forza del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, qualora riguardino materie comprese negli articoli 4 e 8 dello statuto speciale, sono trasferite, rispettivamente, alla regione o alle province autonome per la parte che già non spetti loro per competenza propria»; nonché l’art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino – Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), a norma del quale – sostiene la ricorrente – per le Province autonome un onere di adeguamento potrebbe sussistere solo nei confronti di atti legislativi dello Stato.

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