nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2 del d.l. lgt. 1 febbraio 1946, n. 122 (Modificazioni alla competenza degli uscieri addetti agli uffici di conciliazione e miglioramenti economici a favore dei medesimi), promosso con ordinanza emessa il 6 giugno 1984 dal Pretore di Trecastagni nel procedimento civile vertente tra Puglisi Antonio e Comune di Viagrande, iscritta al n. 1213 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 bis dell’anno 1985;
U. n. 1229/59), alla vigilanza del Presidente della Corte d’appello quelli che operano nel distretto; del Presidente del Tribunale quelli che operano nel circondario e del Pretore quelli addetti all’ufficio di Pretura nonché a quella dell’ufficiale giudiziario dirigente. Sono soggetti a sanzioni disciplinari (art. 60, T. U. n. 1229/59). Contraggono particolari responsabilità per gli atti del loro ufficio.