. – Sono sottratte alla preclusione ex art. 627, comma 4 c.p.p. le censure a mezzo delle quali i ricorrenti hanno denunciato la inutilizzabilità derivata delle prove raccolte dal giudice di rinvio muovendo dalla premessa che esse sarebbero in rapporto di necessaria derivazione con le intercettazioni ambientali, sicché, se fosse fondata la doglianza, alla decisione gravata dovrebbero addebitarsi l’elusione del dictum contenuto nella sentenza di annullamento e, di riflesso, la violazione del principio di diritto enunciato dalla Corte regolatrice al quale il giudice di rinvio è tenuto ad uniformarsi ai sensi della disposizione di cui la terzo comma dello stesso art. 627.