Con la stessa sentenza i predetti imputati venivano dichiarati colpevoli del reato di cui agli artt. 71, 74 l. 685-75 per avere anche in concorso con persone non identificate detenuto, acquistato e venduto quantitativi non modici di cocaina e di eroina utilizzando come base strategia per gli incontri e per le cessioni la zona urbana di Milano di via Anguissola.
Gli Stecconi, allora, chiamavano in garanzia, per evizione, Tomassina Solfaroli Camillocci, loro dante causa, la quale, costituitasi a sua volta, resisteva, deducendo che gli attori avevano acquistato il fondo “a corpo”, non “a misura”, e che, comunque, avevano avuto la possibilità di rilevare naturalmente quale fosse lo stato di fatto.
Manca peraltro la prova della deducibilità dei costi delle spese per consulenze da parte delle imprese, necessaria al fine di ricavare l’inerenza del bene o del servizio acquistato o eseguito nell’esercizio dell’attività imprenditoriale, essendo la Open space concessionaria della pubblicità e rientrando i costi di consulenza e assistenza tecnica della Gest.I.Tel., nell’attività delle altre società del gruppo; nonché la dimostrazione della validità delle fatture, avendo la C.T.R. escluso l’effettività delle operazioni e la mancanza di specificità delle fatture, inidonee pertanto a consentire la deduzione dei relativi costi.