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Sentenza n. 1988

334371
Cassazione penale, sezione I 5 occorrenze
  • 1998
  • Corte Suprema di Cassazione
  • Roma
  • diritto
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D’altro canto, lo stesso fatto che nel caso in esame non si è trattato di acquisizione di verbali e di documenti nel fascicolo del dibattimento ma di semplice consultazione di appunti ai sensi e per gli effetti del quinto comma dell’art. 499 e del secondo comma dell’art. 514 c.p.p. rende evidente che nessuna conseguenza invalidante può trarsi dalla circostanza che non tutte le relazioni di servizio si trovassero depositate nel fascicolo del pubblico ministero.

G. ha denunciato l’inosservanza, sotto più profili, di norme processuali, che ha dato causa a plurime nullità, lamentando che egli inquirenti, nell’attività di acquisizione probatoria, hanno commesso numerosi illeciti, anche penali, con l’avallo del P.M. – Il ricorrente deduceva inosservanza di norme penali e manifesta illogicità della motivazione nella valutazione degli elementi probatori utilizzati per affermare l’esistenza dell’associazione criminosa, la sua appartenenza all’organizzazione e la responsabilità per i singoli episodi di spaccio e per i reati contro la P.A., rispetto ai quali assumeva che dalle norme urbanistiche e dalle intervenute pronunce dei giudici amministrativi emergeva la piena legittimità del piano di lottizzazione dell’area del Ronchetto.

Va precisato preliminarmente che è stato giustamente negato che attraverso la consultazione degli appunti si sia verificata una illecita acquisizione dei verbali e degli atti di documentazione delle attività compiute dalla polizia giudiziaria, colpita dal divieto posto dal secondo comma dell’art. 514 c.p.p., dato che i risultati hanno come unica fonte l’esame dei testi, assunto con le forme di rito e nel contraddittorio tra le parti, e l’autorizzazione alla consultazione, finalizzata ad agevolare la memoria dei fatti, è stata congruamente giustificata con la circostanza che l’escussione riguardava vicende verificatesi molti anno prima e che le indagini si erano protratte per vari mesi con l’impiego di un rilevante numero di militari operanti secondo turni di servizio.

1. – Le molteplici questioni dedotte dai ricorrenti in ordine alla nullità, alla acquisizione e alla inutilizzabilità di atti e di mezzi di prova relativi alle pregresse fasi processuali rendono necessario accertamento della portata della sentenza n. 1114 pronunciata da questa Corte in data 14.11.1995 e degli effetti che ne sono derivati tanto riguardo ai poteri decisori del giudice di rinvio quanto relativamente all’esercizio della facoltà delle parti di sollevare nuove contestazioni sulla validità degli atti processuali e sulla giuridica possibilità di porre a fondamento della decisione gli elementi probatori già acquisito allorché si è verificato l’intervento decisorio del giudice di legittimità. La sentenza n. 1114-95, che ha annullato la pronuncia di secondo grado, rappresenta, quindi, l’imprescindibile termine di riferimento alla cui stregua devono vagliarsi l’ammissibilità e la consistenza delle numerose eccezioni di rito formulate dalle parti in riferimento sia ai vincoli di ordine interno che traggono origine dall’intrinseco contenuto del dictum del Supremo Collegio, cui il giudice di rinvio è tenuto ad uniformarsi a norma del terzo comma dell’art. 627 c.p.p., sia ai limiti legali posti dal quarto comma dello stesso art. 627.

Le basi stesse della nozione di invalidità derivata pongono in luce l’esattezza dell’ordinamento di questo Supremo Collegio, che deve essere ribadito, secondo cui il principio fissato dal primo comma dell’art. 185 c.p.p. non può trovare applicazione in materia di inutilizzabilità, essendo questa sancita per le prove illegittimamente acquisite in violazione dei divieti di legge (art. 191 c.p.p.) e non potendo, perciò, essere esteso a quelle prove la cui acquisizione sia avvenuta in modo autonomo e nelle forme consentite (Cass., Sez. I, 26 maggio 1994, Scaduto).

Sentenza n. 19219

335259
Cassazione civile, sezione tributaria 1 occorrenze
  • 2017
  • Corte Suprema di Cassazione
  • Roma
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In particolare è stato convalidato il recupero a tassazione di: a) costi non inerenti, rappresentati da canoni di locazione finanziaria per acquisizione di immobili, siti in varie città, con relativi arredi; b) spese non di competenza, relative al sito internet di cui è titolare la controllante RTL 102.5 Hit Radio s.r.l., in quanto ad essa riferibili; c) costi per consulenze e prestazioni tecniche, effettuate dalla Gest.I.Tel s.r.l., perché imputati alla società ricorrente invece che alle società addette alla gestione degli impianti radiofonici; d) affitto di un salottino nello stadio (OMISSIS), mancando la prova di un diverso utilizzo rispetto alla finalità di ospitalità in occasione di partite di calcio; e) costi non documentati, di cui a tre fatture Galena s.r.l., prodotte in sede di ricorso in primo grado, che non costituiscono prova documentale del costo, stante l’incertezza sulla natura, qualità e quantità dei servizi oggetto della prestazione, che rende dubbia l’effettività o quanto meno l’esatta corrispondenza delle prestazioni rese; f) somme ritenute quali componenti negativi indeducibili; g) posta passiva inesistente; h) altri costi non di competenza – per prestazioni rese dagli agenti nel 1999 il cui ammontare era già certo prima dell’approvazione del bilancio 2000 – in quanto non documentati e non inerenti.

Sentenza n. 5188

335584
Cassazione penale, sezione VI 1 occorrenze
  • 1998
  • Corte Suprema di Cassazione
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