interesse della Regione; f) edilizia ed urbanistica; g) trasporti su linee automobilistiche e tranviarie; h) acque minerali e termali; i) caccia e
Alla cessazione dell'uso o della concessione di tali acque, la Regione subentra nella concessione.
Sono altresì trasferiti al demanio della Regione le acque pubbliche in uso di irrigazione e potabile.
Le acque ad uso pubblico ed irriguo non saranno soggette ad alcuna imposizione di canone da parte della Regione.
La concessione è subordinata, in ogni caso, alla condizione che lo Stato non intenda fare oggetto le acque di un piano di interesse nazionale.
Le concessioni di acque indicate nel secondo comma dell'articolo precedente, che alla data del 7 settembre 1945 non siano state utilizzate, passano
Sono escluse dalla concessione le acque che alla data del 7 settembre 1945 abbiano già formato oggetto di riconoscimento di uso o di concessione.
Le acque pubbliche esistenti nella Regione, eccettuate quelle indicate nell'art. 5, sono date in concessione gratuita per novantanove anni alla
I termini per l'applicazione delle norme, contenute nel testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, a favore dei Comuni, per i
Non è ammessa la cessione delle concessioni indicate nel presente articolo. Le acque concesse alla Regione potranno da questa essere subconcesse
linee automobilistiche locali; i) acque minerali e termali; l) caccia e pesca; m) acque pubbliche destinate ad irrigazione ed a uso domestico; n
carattere locale; c) espropriazione per pubblica utilità per opere non a carico dello Stato; d) disciplina dell'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso
La Regione ha altresì facoltà di proporre ricorso al Tribunale superiore delle acque pubbliche avverso il decreto di concessione e di proroga.
E' soppressa, nell'ambito del territorio della Regione, l'applicazione dell'art. 53 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti
Per le concessioni di grande derivazione di acque pubbliche esistenti nella Regione, accordate o da accordarsi per qualunque scopo, lo Stato cede a
I termini per l'applicazione dell'art. 52 del testo unico delle leggi sulle acque pubbliche e sugli impianti elettrici, approvato con decreto 11
credito a carattere regionale; 5) utilizzazione delle acque pubbliche; 6) assunzione diretta di servizi di interesse generale e loro gestione a mezzo di
regionale; 6) miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere; 7) impianto e tenuta dei libri fondiari; 8) servizi antincendi; 9
marina in vicinanza allo sbocco della fognatura, partendo dal presupposto che i processi di autodepurazione delle acque stesse fossero in qualche parte
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