6. Gli aumenti di capitale a pagamento di società per azioni, in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata si considerano
rami dell'impresa. Se il conferimento di azienda o complesso aziendale è fatto ad una società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità
1. Per gli atti costitutivi e per gli aumenti di capitale di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, comprese le
3. I compensi in misura fissa spettanti agli amministratori delle società in nome collettivo e in accomandita semplice sono deducibili nell'esercizio
9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società in nome collettivo e in accomandita semplice.
2. Le perdite delle società in nome collettivo e in accomandita semplice di cui all'articolo 5, nonché quelle delle società semplici e delle
4. Per le perdite derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice si applicano le disposizioni del comma 2
imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice.
1. Soggetti passivi dell'imposta locale sui redditi sono le persone fisiche, le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e le
1. Per gli utili derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello
1. I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio
3. I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengono e quale che sia l'oggetto sociale, sono
1. Le somme versate alle società in nome collettivo e in accomandita semplice dai loro soci si considerano date a mutuo se dai bilanci allegati alle
4. Le partecipazioni agli utili spettanti ai lavoratori dipendenti, agli amministratori delle società in nome collettivo e in accomandita semplice e
opera nell'impresa come occupazione prevalente, spetta anche alle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel
accomandita semplice; se conseguiti da persone fisiche nell'esercizio di imprese commerciali, sono tassati separatamente a condizione che ne sia fatta
2. Le disposizioni degli articoli 43 e 45 e quelle del capo VI del titolo I, relative alle società in nome collettivo e in accomandita semplice
liquidatore. Per le imprese individuali e per le società in nome collettivo e in accomandita semplice il detto reddito concorre a formare il reddito
giuridiche; b) i redditi derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato
3. Se l'ammontare della perdita derivante dall'esercizio di imprese commerciali o dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita
3. Per le imprese individuali e per le società in nome collettivo e in accomandita semplice la differenza di cui al comma 2 è diminuita dei
accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato, sul reddito determinato con i criteri stabiliti nel titolo I; c) per le società e gli enti
3. Ai fini delle imposte sui redditi: a) le società di armamento sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita
2. Per le imprese individuali e per le società in nome collettivo e in accomandita semplice il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra
promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata; e) le indennità per la cessazione di rapporti di
accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o