Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Risultati per: accoglimento

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Sentenza n. 1988

334684
Cassazione penale, sezione I 3 occorrenze
  • 1998
  • Corte Suprema di Cassazione
  • Roma
  • diritto
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Le censure formulate, sul punto, dal ricorso del C. devono considerarsi fondate e meritevoli di accoglimento dal momento che colgono un reale vizio della motivazione: questa, difatti, si appalesa del tutto carente e priva di qualsiasi sviluppo argomentativo, risolvendosi nella mera enunciazione apodittica di parametri astratti non accompagnata dalla esposizione delle specifiche ragioni che, nel contesto della complessiva situazione esaminata, giustificano, sul piano logico e giuridico, la valutazione della gravità dei comportamenti del C. e della particolare intensità del dolo.

Ciò posto, il motivo di ricorso è fondato e merita accoglimento. La giurisprudenza di questa Corte Suprema è univocamente orientata nel senso che la notifica del decreto di citazione a giudizio effettuata, anziché al domicilio eletto, al domicilio reale, ma non a mani proprie dell’imputato, realizza una nullità assoluta che, concernendo la vocatio in judicium e, quindi, la rituale costituzione del rapporto giuridico processuale, è rilevabile e deducibile in ogni stato e grado del processo, sorgendo la preclusione soltanto con la formazione del giudicato (Cass., Sez. Un., 23 novembre 1988, Marino, e successivamente, Cass., Sez. V, 8 ottobre 1993, Bettiga; Cass., Sez. V, 20 maggio 1992, Dragone; Cass., Sez. I, 16 gennaio 1991, Saporito).

Sentenza n. 13120

334935
Cassazione civile, sezione II 3 occorrenze
  • 1997
  • Corte Suprema di Cassazione
  • Roma
  • diritto
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Il tribunale, con sentenza del 28 gennaio 1989, resa nel contraddittorio e nella resistenza della “Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti”, disattesa la domanda attorea principale, in accoglimento di quella subordinata, sul ritenuto presupposto della riconducibilità della contestata pattuizione della vendita in discorso nel quadro di operatività degli artt. 1382 e ss. cod. civ., ridusse la misura della penale, ravvisata, in tale clausola concordata e, operata la compensazione, fino alla concorrenza, con la somma di L. 1.000.000.000 dovuta alla società istante a titolo di prezzo, condannò l’ente convenuto a pagare alla controparte la somma di L. 450.000.000, con interessi legali dal 17 maggio 1986 al saldo, nonché ulteriori L. 50.000.000, con interessi legali a decorrere dalla data della decisione, a titolo di ristoro del danno correlato alla svalutazione monetaria.

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