Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Sentenza n. 1988

334687
Cassazione penale, sezione I 5 occorrenze
  • 1998
  • Corte Suprema di Cassazione
  • Roma
  • diritto
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1.6 – Numerosi ricorrenti hanno lamentato che il giudice di rinvio, col disporre il nuovo esame degli imputati di reati connessi, è incorso negli stessi errori di diritto sanzionati con l’annullamento dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1114-95, in cui era stata accertata la violazione da parte del giudice di secondo grado dell’art.603 c.p.p. per la ragione che era stata adeguatamente motivata l’assoluta necessità di disporre la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.

.: la qualità di associato, con l’incarico di venditore e di esecutore dei pagamenti ai fornitori esteri, è comprovata dalle reiterate presenze in via Anguissola, dai comportamenti tenuti in tali occasioni, dal sequestro della scatola contente lire 250.000.000 in banconote di piccolo taglio e dalla non credibilità delle giustificazioni fornite; le argomentazioni poste a base della condanna per i singoli fatti di spaccio (utilizzate anche nell’esame della posizione degli altri imputanti) facevano perno su “un rapporto di causalità efficiente tra la condanna accertata e i singoli episodi di spaccio di cui N. deve parimenti rispondere a nulla rilevando che nelle occasioni in cui il N. è stato visto in via Anguissola non via siano stati accertati gli specifici episodi contestai al capo B) o, al limite, non vi sia alcuna contiguità temporale perché come riferito dal M., gli ordinativi, le cessioni e i pagamenti delle forniture di droga erano frazionati nel tempo ed essendovi quindi, fungibilità ed intercambiabilità delle funzioni fra gli associati tutti rispondono di tutto nel senso che chi ha partecipato alle trattative risponderà delle successive cessioni anche se non materialmente presente e viceversa” (pag.36); venivano confermati il diniego delle attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio;

La Corte di rinvio riteneva che gli elementi probatori consentivano di individuare nella situazione accertata gli elementi costitutivi del contesto delitto ex art. 75 l. 685-75, aggiungendo che l’associazione si era costituita ancor prima del 1985 sotto la guida di C. G. e che aveva operato anche dopo la morte di quest’ultimo fino al maggio 1989, quando, forse per effetto dei colpi messi a segno dagli inquirenti, era stata sospesa l’attività di spaccio, conservando però integre, le potenzialità operative, che erano state dirottate verso attività collaterali, quali il riciclaggio e l’investimento dei capitali provenienti dal traffico di droga, come è dimostrato dalle frequentazioni di M. e di Z. presso il cantiere di C. A. a L., dalle consulenze per la raffineria di R. V. I. e dai rapporti con N. G..

Sentenza n. 9656

334856
Cassazione civile, sezione II 2 occorrenze
  • 1987
  • Corte Suprema di Cassazione
  • Roma
  • diritto
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Quanto alla legittimazione ad agire degli attuali ricorrenti, devesi rilevare che, secondo la giurisprudenza più recente, la legittimazione ad agire deve essere accertata unicamente in base all’attività assertoria della parte che agisce in giudizio, indipendentemente dell’effettiva appartenenza all’attore del diritto controverso, il problema relativo a questo secondo aspetto attenendo al merito strictu sensu, e non la vera e propria legitimatio ad causami. Nel caso in esame, gli Stecconi s’erano dichiarati proprietari del bene in questione, posseduto dal Pantaleo, e su tale asserita loro proprietà avevano fondato l’azione di rivendicazione. Era, pertanto, indubitabile che fossero legittimati a proporla, come in buone sostanze ritenuto dal tribunale.

Sentenza n. 19219

335341
Cassazione civile, sezione tributaria 1 occorrenze
  • 2017
  • Corte Suprema di Cassazione
  • Roma
  • diritto
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Va sul punto applicato il principio espresso da questa Corte secondo cui in tema di imposte sui redditi, il riconoscimento del carattere strumentale di un immobile, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 40, comma 2, secondo periodo, presuppone la prova della funzione strumentale del bene non in senso oggettivo, ma in rapporto all’attività dell’azienda, non contemplando tale disposizione una categoria di beni la cui strumentalità è “in re ipsa”, e potendosi prescindere (ai fini dell’accertamento della strumentalità) dall’utilizzo diretto del bene da parte dell’azienda soltanto nel caso in cui risulti provata l’insuscettibilità (senza radicali trasformazioni) di una destinazione del bene diversa da quella accertata in relazione all’attività aziendale (Cass. n. 4306 del 2015; n. 16788 del 2016).

Sentenza n. 7408

335507
Cassazione penale, sezione I 1 occorrenze
  • 1998
  • Corte Suprema di Cassazione
  • Roma
  • diritto
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6. – Alla stregua delle suesposte considerazioni, accertata l’abnormità della decisione del tribunale limitatamente alla disposta restituzione degli atti al g.i.p. (che dev’essere sul punto annullata senza rinvio), è agevole concludere che, nel caso in esame, il conflitto sollevato da quest’ultimo è ammissibile e dev’essere risolto affermandosi la competenza del tribunale a provvedere – a norma dell’art. 143 disp. att. c.p.p. – alla rinnovazione dell’avviso d’udienza al secondo difensore dell’imputato.

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