Dall’applicazione di tale principio di diritto consegue che la notifica del decreto di citazione eseguita al C. non al domicilio eletto, ma al domicilio reale e non a mani proprie, deve considerarsi nulla e che la nullità si è comunicata alla dichiarazione di contumacia e ai successivi atti del giudizio di rinvio. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio e nel nuovo giudizio dovrà accertarsi se ricorrono o meno le condizioni per l’effetto estensivo ai sensi dell’art.587 c.p.p.-