.: tra accelerazione delle tutele creditorie e riflessioni sistematiche. Primo commento
Nel processo civile, dove, diversamente dal processo amministrativo, manca un riferimento espresso al principio di effettività, da sempre si afferma che questo si esprime nel principio per cui l'interesse della parte ad una forma di tutela rende ammissibile la stessa nei limiti della massima strumentalità tra diritto sostanziale e processo. Qui ci si interroga su quale sia il rapporto tra effettività ed efficienza della giurisdizione. L'efficienza del processo contribuisce indubbiamente all'effettività della tutela, ma al tempo stesso le ragioni della prontezza della risposta del sistema processuale non sono necessariamente coincidenti con quelle della migliore protezione giudiziale, e gli interventi deflattivi del contenzioso e le tecniche di accelerazione e semplificazione del giudizio, pur migliorando la situazione complessiva della giurisdizione, possono penalizzare le posizioni individuali. Anche se la rapidità della risposta - che si assicura con un processo efficiente - è una componente dei principi del giusto processo, ciò non toglie che si possa avere uno scontro tra principi e prospettive. Il che impone la rinnovata riflessione condotta in queste pagine su quale principio debba prevalere, anche tenuto conto della necessità di una particolare cautela nel valutare la giurisdizione in termini di efficienza, come se si trattasse di una qualsiasi altra funzione amministrativa.
La giurisprudenza, dal canto suo, si è più volte pronunciata sul tema, riconoscendo il ruolo di concausa anche ad una minima accelerazione evolutiva o di aggravamento della patologia. Nonostante ciò, i problemi sembrano comunque ancora lontani dall'essere risolti, soprattutto in merito alle patologie multifattoriali o tumorali, dove risulta estremamente labile il confine tra patologia professionale e patologia comune. Il riferimento è anche al recente aggiornamento dell' elenco della patologie per cui è obbligatoria la denuncia (D.M. 10.06.2014), ed al loro mancato inserimento nella lista delle malattie professionali, in specie per quanto riguarda le patologie di probabile o, persino, possibile, origine professionale. Sul piano dottrinario, infatti, esaminando la possibilità di ricorrere ad una considerazione dell'antecedente che meglio risponde alle opportunità sociali verso il pur immodificato rigore giuridico, non si può non considerare nell'ambito di cui si tratta, una causalità debolissima o "sociale': quale "tertium" rispetto alla causalità forte in ambito penalistico e quella debole, tipica dell'ambito civilistico ("più probabile che non').
L'informatizzazione del procedimento di esecuzione forzata, in particolare di quello per espropriazione, ha subito una decisa accelerazione tra il 2014 ed il 2015. L'impiego diffuso dei mezzi telematici comporta alcune semplificazioni ed un incremento di efficienza, ma può anche dare luogo ad incertezze applicative ed essere causa di errori, secondo parte della giurisprudenza, dalle gravi conseguenze.